Collegato Lavoro 2024: tutte le novità in vigore dal 12 gennaio 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la Legge n. 203/2024, il nuovo Collegato Lavoro, contenente un ampio pacchetto di interventi in materia di lavoro, previdenza, ammortizzatori sociali e semplificazioni operative. Le disposizioni sono in vigore dal 12 gennaio 2025, salvo specifiche decorrenze.

Di seguito una sintesi ragionata delle principali novità di interesse per datori di lavoro, Consulenti del Lavoro e operatori HR.

1. Salute e sicurezza sul lavoro (Art. 1)

Sorveglianza sanitaria

Il legislatore chiarisce che la visita medica preventiva preassuntiva è a tutti gli effetti una modalità valida di visita preventiva. Eliminata la possibilità di effettuarla tramite ASL su scelta del datore: resta competente solo il medico competente.

Il medico deve inoltre considerare gli esami già presenti nella cartella sanitaria del lavoratore, evitando duplicazioni.

Per il rientro dopo assenze superiori a 60 giorni, la visita è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, che in caso contrario deve comunque esprimere il giudizio di idoneità.

Lavori in locali sotterranei o semisotterranei

Eliminato il requisito delle “particolari esigenze tecniche”. Ora è sufficiente garantire:

  • assenza di emissioni nocive,
  • adeguata aerazione,
  • illuminazione e microclima idonei.

Obbligo di comunicazione via PEC all’INL, con possibilità di utilizzo dei locali dopo 30 giorni.

Tessere di riconoscimento nei cantieri

Abrogati i commi 3-5 dell’art. 36-bis DL 223/2006: l’obbligo resta comunque vigente tramite il D.Lgs. 81/2008.

2. Ricorsi sulle tariffe INAIL (Art. 2)

Riformata la procedura dei ricorsi relativi a:

  • classificazione delle lavorazioni,
  • oscillazione del tasso medio,
  • inquadramento tariffario.

I ricorsi si presentano solo in via telematica entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, non più dalla “piena conoscenza”.

3. Integrazione salariale e attività lavorativa (Art. 6)

Il lavoratore che svolge attività subordinata o autonoma durante la CIG perde il trattamento per le giornate lavorate, indipendentemente dalla durata dell’attività.

Se non comunica preventivamente all’INPS l’attività svolta, decade dall’intero trattamento. Le comunicazioni delle agenzie di somministrazione non sono valide ai fini dell’obbligo.

4. Fondi di solidarietà bilaterali (Art. 8)

Per i fondi costituiti dopo il 1° maggio 2023 è previsto il trasferimento di una quota delle risorse FIS accumulate dalle imprese del settore. Le modalità saranno definite da decreto ministeriale.

5. Fondo bilaterale somministrazione – maggiore flessibilità (Art. 9)

Le risorse del fondo (Forma.Temp) potranno essere utilizzate in modo congiunto, sostitutivo o integrativo, superando il precedente vincolo di riparto tra lavoratori a TD e TI.

6. Somministrazione a termine e a tempo indeterminato (Art. 10)

Abolita la deroga dei 24 mesi

Eliminata la norma che consentiva l’utilizzo in missione oltre 24 mesi senza stabilizzazione.

Nuove esclusioni dal limite del 30%

Non rientrano nel limite:

  • somministrati assunti a TI dal somministratore,
  • casi previsti dall’art. 23, co. 2 (avvio nuove attività, start-up innovative, stagionali, spettacoli, sostituzioni, over 50).

Contratti a termine senza causale

Esclusi dal limite dei 12/24 mesi:

  • disoccupati da almeno 6 mesi,
  • lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

7. Attività stagionali – interpretazione autentica (Art. 11)

Il legislatore amplia la definizione includendo anche:

  • intensificazioni dell’attività in determinati periodi dell’anno,
  • esigenze tecnico-produttive,
  • cicli stagionali del settore o del mercato.

Riconosciuta validità retroattiva ai contratti collettivi già sottoscritti.

8. Periodo di prova nei contratti a termine (Art. 13)

Durata fissata in:

  • 1 giorno ogni 15 giorni di calendario,
  • minimo 2 giorni,
  • massimo 15 giorni (contratti ≤ 6 mesi),
  • massimo 30 giorni (contratti > 6 e < 12 mesi).

Nessun nuovo periodo di prova in caso di rinnovo per le stesse mansioni.

9. Lavoro agile – nuove tempistiche comunicative (Art. 14)

Le comunicazioni al Ministero del Lavoro devono essere inviate:

  • entro 5 giorni dall’inizio del lavoro agile,
  • entro 5 giorni dalla modifica o cessazione.

Sanzioni da 100 a 500 euro per ogni lavoratore in caso di omissione.

10. Regime forfettario e contratti misti (Art. 17)

Deroga alla causa ostativa per:

  • professionisti iscritti ad albi,
  • con contratto subordinato part-time 40–50%,
  • presso datori con oltre 250 dipendenti,
  • che svolgono contestualmente attività autonoma certificata.

Estensione anche ai lavoratori autonomi con contratti di prossimità.

Condizioni essenziali:

  • certificazione del contratto autonomo,
  • assenza di sovrapposizioni tra attività autonoma e subordinata,
  • domicilio professionale distinto.

11. Apprendistato duale – unificazione (Art. 18)

Possibile trasformazione non solo in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca.

12. Assenza ingiustificata e risoluzione del rapporto (Art. 19)

Assenza ingiustificata oltre:

  • il termine previsto dal CCNL, oppure
  • 15 giorni in mancanza di previsione,

→ comporta risoluzione per volontà del lavoratore, senza procedura telematica ex art. 26 D.Lgs. 151/2015.

13. Conciliazioni in modalità telematica (Art. 20)

Consentito lo svolgimento da remoto delle conciliazioni ex artt. 410–412-ter c.p.c. Le regole tecniche saranno definite entro 12 mesi.

14. Rateizzazione contributiva fino a 60 mesi (Art. 23)

Dal 1° gennaio 2025 INPS e INAIL potranno concedere piani fino a 60 rate mensili per debiti non affidati alla riscossione. Cessa l’applicazione dell’art. 116, co. 17, L. 388/2000.

15. Notifiche delle controversie contributive (Art. 25)

I ricorsi devono essere notificati alla sede territoriale dell’ente nella circoscrizione del soggetto privato, non più alla sede legale.

16. APE Sociale e pensione anticipata “precoci” (Art. 29)

Domande da presentare entro:

  • 31 marzo,
  • 15 luglio,
  • e comunque entro 30 novembre.

17. Rendita vitalizia – richiesta senza limiti di tempo (Art. 30)

Il lavoratore può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia senza limiti temporali, purché dimostri rapporto e retribuzione.

18. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Art. 32)

Istituiti:

  • Albo delle buone pratiche,
  • Osservatorio nazionale PCTO, con funzioni di monitoraggio e diffusione delle esperienze.

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