Fondi pensione e TFR: cosa cambia per il datore di lavoro in caso di cambio di qualifica o del CCNL

Le FAQ del Ministero del Lavoro chiariscono gli effetti delle nuove modalità di destinazione del TFR nei casi di variazione della qualifica del lavoratore o del contratto collettivo applicato. Per le aziende ciò significa verificare nuovamente gli obblighi informativi, la corretta destinazione del TFR maturando e gli adempimenti nei confronti dei fondi pensione.

Più che un aggiornamento formale, la disciplina introduce un passaggio che richiede un diverso approccio organizzativo. Le imprese sono chiamate a coordinare in modo puntuale amministrazione del personale, HR e payroll affinché ogni variazione contrattuale produca gli effetti corretti anche sotto il profilo della previdenza complementare. Inserire questi controlli nelle procedure interne significa ridurre il rischio di errori amministrativi e di successive rettifiche.

Con l’entrata in vigore delle nuove modalità di destinazione del TFR dal 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti destinati ad avere ricadute concrete sull’attività quotidiana delle aziende. Le indicazioni riguardano infatti situazioni frequenti nella gestione del personale, come il passaggio di qualifica o l’applicazione di un diverso CCNL, eventi che possono modificare il fondo pensione di riferimento e gli adempimenti conseguenti.

Non si tratta soltanto di aggiornare un’anagrafica o modificare un parametro nel software paghe. Una gestione non allineata alle nuove regole può comportare errori nella destinazione del TFR, versamenti non corretti, richieste di regolarizzazione e, nei casi più delicati, contestazioni da parte del lavoratore.

Cosa accade quando un dipendente cambia qualifica?

Il caso della nomina a dirigente

Una delle situazioni più ricorrenti riguarda il lavoratore già iscritto a un fondo pensione negoziale con conferimento del TFR che, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, viene nominato dirigente.

Secondo i chiarimenti ministeriali, qualora il contratto collettivo applicabile ai dirigenti individui un diverso fondo pensione di categoria e vengano meno i requisiti di permanenza nel fondo originario, entra in funzione il meccanismo di adesione automatica al nuovo fondo, anche in assenza di una nuova assunzione.

Resta comunque garantita la possibilità di destinare il TFR maturando a una diversa forma di previdenza complementare, purché la scelta venga comunicata entro 60 giorni dall’informativa ricevuta.

In mancanza di una diversa manifestazione di volontà entro tale termine, l’iscrizione sarà effettuata al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicabile.

Un esempio operativo

Si pensi a un dipendente promosso dirigente il cui nuovo CCNL preveda un fondo pensione differente rispetto a quello di precedente iscrizione.

Se nei 60 giorni successivi non viene comunicata una diversa destinazione del TFR maturando, l’azienda procederà all’iscrizione automatica al nuovo fondo e ai relativi versamenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Andranno inoltre corrisposti gli eventuali contributi stabiliti dal contratto collettivo e dal regolamento del fondo.

Nella pratica operativa queste situazioni non sono rare, soprattutto nei gruppi societari caratterizzati da frequenti percorsi di crescita professionale o da processi di riorganizzazione interna. L’esperienza dimostra che gli errori nascono spesso dalla mancata comunicazione tra ufficio HR, amministrazione del personale e servizio payroll, con la conseguenza di dover ricostruire successivamente la posizione previdenziale del dipendente.

Quando l’adesione automatica non trova applicazione?

Diverso è il caso del lavoratore che richieda il riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il precedente fondo pensione.

In questa circostanza il meccanismo di adesione automatica non opera.

Il TFR maturando continua quindi a essere accantonato presso il datore di lavoro oppure, per le aziende soggette al relativo obbligo, conferito al Fondo di Tesoreria INPS, salvo una diversa scelta espressa verso un’altra forma di previdenza complementare.

Cambio del CCNL: quali obblighi per il datore di lavoro?

Le stesse regole trovano applicazione quando è l’impresa a modificare il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.

Se il nuovo CCNL comporta la perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo pensione negoziale e individua un diverso fondo di categoria, si rende necessaria una nuova verifica della posizione previdenziale del dipendente, accompagnata dal rinnovo degli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Entro i successivi 60 giorni il lavoratore ha la possibilità di esprimere una diversa scelta sulla destinazione del TFR maturando. In assenza di indicazioni, troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica previsto dal nuovo contratto collettivo.

Anche questa ipotesi è tutt’altro che teorica. Le aziende che cambiano CCNL a seguito di acquisizioni, fusioni, cambi di settore o riorganizzazioni devono considerare la previdenza complementare come uno degli aspetti da gestire nel piano di transizione, evitando che il cambio contrattuale produca effetti indesiderati sui versamenti.

I principali rischi per le aziende

Errori contributivi

Versamenti del TFR o della contribuzione effettuati verso un fondo non corretto possono generare richieste di rettifica, recuperi contributivi e la necessità di ricostruire la posizione previdenziale del lavoratore.

Contenzioso

L’omessa o tardiva informazione, così come una gestione non conforme della destinazione del TFR, può favorire l’insorgere di contestazioni e, nei casi in cui il dipendente dimostri un danno economico, anche richieste di risarcimento.

Impatto organizzativo

La gestione della previdenza complementare coinvolge normalmente HR, amministrazione del personale e payroll. Se le procedure interne non risultano adeguatamente coordinate, aumenta il rischio di errori operativi e di rallentamenti nelle attività amministrative.

Le buone prassi per una corretta gestione

Per limitare il rischio di errori è consigliabile adottare procedure interne che prevedano:

  • la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione al fondo pensione in occasione di ogni cambio di qualifica o di CCNL;
  • il tempestivo assolvimento degli obblighi informativi nei confronti del lavoratore;
  • la raccolta e l’archiviazione dell’eventuale nuova scelta sulla destinazione del TFR entro il termine di 60 giorni;
  • il monitoraggio delle scadenze mediante strumenti gestionali o sistemi di controllo interno;
  • la conservazione della documentazione che dimostri l’avvenuta informazione e il decorso dei termini.

In sintesi

Ogni variazione della qualifica del lavoratore o del contratto collettivo applicato richiede una nuova valutazione della posizione previdenziale.

In particolare occorre:

  • verificare se il nuovo inquadramento comporti l’individuazione di un diverso fondo pensione negoziale;
  • fornire al dipendente tutte le informazioni sulle conseguenze della variazione;
  • raccogliere l’eventuale nuova scelta relativa alla destinazione del TFR entro 60 giorni;
  • applicare il meccanismo di adesione automatica quando ricorrono i presupposti di legge;
  • effettuare correttamente il versamento del TFR e degli eventuali contributi dovuti;
  • documentare ogni fase del procedimento.

Il ruolo del Consulente del Lavoro

Le indicazioni ministeriali confermano come la gestione della previdenza complementare richieda un coordinamento sempre più stretto tra normativa, contrattazione collettiva e amministrazione del personale.

L’esperienza maturata nella consulenza alle imprese evidenzia che la maggior parte delle criticità non deriva dalla complessità della disciplina, ma dalla difficoltà di tradurre le regole in procedure operative condivise tra le diverse funzioni aziendali.

Per questo motivo il supporto del Consulente del Lavoro non si limita all’interpretazione della normativa: contribuisce a progettare processi interni affidabili, prevenire errori nella destinazione del TFR, evitare rettifiche contributive e garantire un corretto coordinamento tra obblighi di legge, disciplina contrattuale e gestione amministrativa del personale, riducendo in modo significativo il rischio di contenzioso.

Prestazioni pensionistiche complementari dal 1° luglio 2026: cosa cambia dopo le nuove istruzioni COVIP

Dopo il precedente approfondimento dedicato alla Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 recante istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, disponibile nell’articolo DELIBERAZIONE COVIP 25 GIUGNO 2026 – recante istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicato il 28 giugno 2026, in questo contributo analizziamo più nel dettaglio le principali novità introdotte e il loro impatto concreto per gli aderenti alle forme pensionistiche complementari.

Nel precedente articolo è stato esaminato il quadro normativo di riferimento e il contenuto della Deliberazione COVIP; questo nuovo approfondimento si concentra invece sugli aspetti operativi e sulle opportunità che derivano dalle nuove modalità di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari.

Le nuove prospettive per le prestazioni pensionistiche complementari

La previdenza complementare non rappresenta soltanto uno strumento finalizzato alla costruzione di una pensione integrativa, ma assume un ruolo sempre più rilevante anche nella gestione della fase successiva al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Le modifiche introdotte all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 252/2005 intervengono proprio nella fase di accesso alla prestazione, introducendo elementi di maggiore flessibilità e nuove possibilità per gli aderenti nella gestione della posizione individuale maturata.

Perché queste novità sono importanti

La fase di richiesta della prestazione pensionistica complementare rappresenta un momento fondamentale nella pianificazione previdenziale.

La scelta delle modalità di erogazione richiede una valutazione consapevole in relazione a diversi aspetti:

  • il proprio percorso previdenziale;
  • la posizione maturata presso la forma pensionistica complementare;
  • le esigenze personali e familiari;
  • gli obiettivi di integrazione del reddito pensionistico.

Le nuove disposizioni rendono quindi ancora più importante conoscere le opportunità disponibili e valutare quale soluzione sia maggiormente coerente con le proprie esigenze.

Dalla fase di accumulo alla fase di utilizzo della previdenza complementare

Per molti anni l’attenzione sulla previdenza complementare si è concentrata prevalentemente sulla fase di accumulo: adesione, contribuzione e crescita della posizione individuale.

Le recenti evoluzioni normative richiamano invece l’attenzione anche sulla fase successiva, cioè sul momento in cui il capitale previdenziale costruito nel tempo viene utilizzato attraverso le prestazioni previste.

Comprendere le caratteristiche delle diverse modalità di erogazione diventa quindi essenziale per una pianificazione previdenziale completa.

L’approfondimento video sulle novità

Per approfondire le principali novità introdotte in materia di prestazioni pensionistiche complementari ho realizzato un video dedicato, nel quale vengono analizzati gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina e gli elementi da conoscere per orientarsi meglio nelle proprie scelte previdenziali.

▶️ Guarda il video completo:

Conclusioni

Le novità introdotte dal 1° luglio 2026 rappresentano un passaggio significativo per la previdenza complementare.

La conoscenza delle nuove possibilità disponibili nella fase di erogazione consente agli aderenti di affrontare con maggiore consapevolezza una scelta importante, trasformando il percorso previdenziale costruito negli anni in uno strumento più flessibile e adeguato alle proprie esigenze.

Violazioni dell’orario di lavoro: quando incidono sul DURC e sulla fruizione dei benefici contributivi (le novità del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026)

Le violazioni in materia di orario di lavoro previste dal D.Lgs. n. 66/2003 possono oggi incidere direttamente sulla possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso a tali agevolazioni, le nuove disposizioni assumono un rilievo operativo di particolare importanza per imprese e professionisti.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, individuando le violazioni che precludono, per un determinato periodo, la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Il nuovo quadro normativo

L’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa lavoristica e all’assenza delle violazioni individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’articolo 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha demandato a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’individuazione delle violazioni che, una volta definitivamente accertate, impediscono la fruizione dei benefici.

Il D.M. n. 78/2026 individua nell’Allegato A le singole fattispecie ostative e la durata della relativa preclusione.

Le violazioni dell’orario di lavoro

Tra le violazioni contemplate rientrano quelle relative al mancato rispetto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, concernenti:

  • il riposo giornaliero;
  • il riposo settimanale;
  • la durata massima dell’orario di lavoro.

Si tratta di disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, volte a garantire il rispetto dei periodi minimi di riposo e dei limiti massimi della prestazione lavorativa.

Per tali violazioni l’Allegato A del decreto prevede una preclusione della durata di tre mesi alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.

L’effetto ostativo opera esclusivamente quando la violazione interessa almeno il 20% dei lavoratori regolarmente occupati. Il legislatore ha così circoscritto la misura alle violazioni di carattere significativo, escludendo che episodi isolati o di limitata incidenza possano determinare automaticamente la perdita dei benefici.

Quando la violazione produce effetti

La semplice contestazione dell’illecito non è sufficiente.

L’effetto ostativo si produce esclusivamente quando la violazione è divenuta definitiva, ossia:

  • a seguito di sentenza passata in giudicato;
  • a seguito di ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 689/1981.

Non producono invece effetti ostativi le violazioni definite mediante gli istituti estintivi previsti dall’ordinamento, quali la prescrizione obbligatoria o l’oblazione.

La presenza di una violazione ostativa impedisce la fruizione dei benefici per il periodo previsto dal decreto. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei presupposti richiesti dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 per accedere alle agevolazioni, le nuove disposizioni assumono rilievo anche nelle verifiche di regolarità effettuate ai fini della loro concessione.

Le conseguenze operative per le imprese

Le nuove disposizioni confermano la necessità di una gestione dell’orario di lavoro improntata a criteri di rigorosa conformità normativa.

In particolare, appare opportuno verificare con continuità:

  • la corretta pianificazione dei turni di lavoro;
  • il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
  • la corretta rilevazione dell’orario effettivamente prestato;
  • l’eventuale esistenza di procedimenti ispettivi ancora pendenti;
  • l’incidenza delle eventuali violazioni rispetto al numero dei lavoratori occupati.

Un’attività di verifica preventiva consente di ridurre il rischio che una violazione definitivamente accertata comporti, anche solo temporaneamente, la perdita di benefici economici di significativo rilievo.

Considerazioni finali

L’inserimento delle violazioni in materia di orario di lavoro tra le fattispecie ostative alla fruizione dei benefici conferma l’evoluzione del concetto di regolarità aziendale delineato dal legislatore.

Accanto alla regolarità contributiva assume infatti un rilievo sempre maggiore il rispetto sostanziale della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In tale prospettiva, la corretta gestione dell’orario di lavoro non costituisce soltanto un adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale del sistema di compliance aziendale, idoneo a prevenire il rischio ispettivo e a preservare i requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso ai benefici normativi e contributivi.

Link ufficiale al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/dm-78-del-22-giugno-2026

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: la formazione sulla sicurezza sul lavoro non ammette improvvisazioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, costituisce oggi il principale riferimento per l’attuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento riunisce, coordina e aggiorna le disposizioni dei precedenti Accordi, introducendo una disciplina più dettagliata per l’organizzazione dei corsi, la qualificazione dei soggetti formatori, le modalità di verifica dell’apprendimento e la tracciabilità dell’intero percorso formativo.

Per le aziende il cambiamento è sostanziale: non è più sufficiente limitarsi all’organizzazione formale di un corso. Diventa fondamentale poter dimostrare che l’intero percorso formativo è stato progettato, erogato e documentato nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall’Accordo e dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo impianto normativo punta a innalzare la qualità della formazione, contrastando i percorsi meramente formali che negli anni hanno talvolta trasformato un obbligo di legge in un semplice adempimento burocratico.

Tra le principali novità introdotte:

  • un unico testo di riferimento che sostituisce e armonizza gli Accordi precedenti;
  • criteri più puntuali per individuare i soggetti formatori legittimati a erogare la formazione;
  • maggiore attenzione alla progettazione dei corsi in funzione dei rischi effettivamente presenti in azienda;
  • verifiche dell’apprendimento più strutturate e coerenti con gli obiettivi formativi;
  • obblighi documentali più dettagliati per garantire la completa tracciabilità dei percorsi;
  • revisione della durata e dei contenuti dei corsi destinati a lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL-SPP) e alle altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione torna così a essere uno strumento concreto di prevenzione, come previsto dal legislatore, e non un semplice attestato da archiviare.

Come riconoscere un soggetto formatore legittimato

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Accordo riguarda i soggetti formatori.

Non tutti possono organizzare corsi validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo individua in modo puntuale i soggetti legittimati a erogare la formazione e definisce i requisiti organizzativi, professionali e documentali che devono essere rispettati.

Prima di affidare la formazione della propria azienda è opportuno verificare che il fornitore sia in grado di dimostrare:

  • il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo;
  • un’organizzazione conforme alle disposizioni vigenti;
  • l’impiego di docenti qualificati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e con esperienza documentabile;
  • procedure chiare per la registrazione delle presenze, lo svolgimento delle verifiche finali e il rilascio della documentazione prevista.

Il prezzo non dovrebbe mai rappresentare il criterio principale di scelta: una formazione non conforme può comportare costi e responsabilità ben superiori al risparmio iniziale.

I rischi per il datore di lavoro in caso di formazione non conforme

La responsabilità dell’adempimento degli obblighi formativi rimane sempre in capo al datore di lavoro.

Affidarsi a un soggetto non rientrante tra quelli legittimati oppure organizzare percorsi privi dei requisiti previsti dalla normativa significa esporsi a conseguenze rilevanti.

In sede ispettiva potrebbero emergere:

  • la contestazione della validità della formazione svolta;
  • l’eventuale necessità di ripetere integralmente o parzialmente il percorso formativo;
  • la contestazione della violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla normativa, penali.

Le conseguenze possono diventare ancora più rilevanti qualora si verifichi un infortunio sul lavoro. Una formazione carente, non adeguata ai rischi o non correttamente documentata può costituire un elemento di rilievo nella ricostruzione dell’evento e nella valutazione delle responsabilità del datore di lavoro.

La documentazione prodotta durante il percorso formativo rappresenta quindi uno strumento essenziale di tutela sia per l’azienda sia per i lavoratori.

Periodo transitorio e adeguamento

Il nuovo Accordo disciplina il passaggio al nuovo regime della formazione attraverso specifiche disposizioni transitorie. Per questo motivo è opportuno che le aziende verifichino la conformità dei percorsi formativi già programmati e pianifichino gli eventuali adeguamenti richiesti, così da assicurare il rispetto delle nuove disposizioni ed evitare possibili criticità in occasione di controlli ispettivi.

Docenti competenti, verifiche efficaci e tracciabilità: i pilastri della formazione

La nuova disciplina valorizza tre elementi fondamentali che distinguono una formazione realmente efficace da un semplice adempimento amministrativo.

Docenti competenti. Non basta conoscere la normativa: il formatore deve possedere competenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattiche adeguate per trasferire conoscenze realmente applicabili nel contesto lavorativo.

Verifiche dell’apprendimento. La valutazione finale non può ridursi a una semplice formalità. Serve ad accertare che i partecipanti abbiano effettivamente acquisito le competenze necessarie per operare in sicurezza.

Tracciabilità del percorso. Registri delle presenze, programmi svolti, materiali didattici, verbali delle verifiche e attestati devono essere coerenti, completi e facilmente esibibili in caso di controlli. L’intero processo formativo deve poter essere ricostruito e documentato nel tempo.

Investire nella qualità significa investire nella sicurezza

La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli infortuni e rafforzare la cultura della prevenzione all’interno delle organizzazioni.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce un principio fondamentale: la qualità della formazione non è un valore aggiunto, ma un requisito essenziale.

Per le aziende questo è il momento di verificare la conformità dei propri percorsi formativi, dei soggetti incaricati dell’erogazione dei corsi e della documentazione disponibile, adeguando tempestivamente eventuali criticità.

La formazione non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni, tutelare i lavoratori e dimostrare la corretta gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Investire nella qualità della formazione significa investire nella sicurezza dell’intera organizzazione.

Link ufficiale all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/accordo-stato-regioni-17042025-allegato

Il Messaggio INPS n. 2325/2026 del 10 luglio 2026 chiarisce le istruzioni operative sull’adesione automatica alla previdenza complementare e sulla gestione del TFR dei neoassunti

Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026

Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l’INPS fornisce importanti istruzioni operative sulle nuove regole relative all’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti dal 1° luglio 2026.

Le nuove disposizioni interessano tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 e incidono sulle modalità di gestione del TFR e sugli adempimenti UniEmens connessi alla previdenza complementare.

Si tratta di un passaggio chiave della riforma introdotta dalla legge 199/2025, che modifica l’articolo 8 del D.lgs. 252/2005 e disciplina le modalità di esercizio della scelta da parte dei lavoratori, nonché gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

🔍 La finestra dei 60 giorni: una scelta decisiva per il lavoratore

Il lavoratore neoassunto dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del proprio TFR. Entro tale termine può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata secondo il meccanismo previsto dalla legge;
  • mantenere il TFR nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti.

Solo in assenza di una manifestazione di volontà entro il termine dei 60 giorni opera il meccanismo dell’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa.

Il Messaggio INPS ribadisce infatti che:

“Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica […] ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.”

🕒 Quando iniziano i versamenti al fondo pensione

Il datore di lavoro non effettua versamenti immediati.

L’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare decorre dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, anche se gli effetti dell’adesione automatica sono collegati alla data di assunzione.

Per questo motivo, il Messaggio INPS precisa le modalità con cui devono essere regolarizzate le quote di TFR maturate nel periodo intercorrente tra l’assunzione e la scadenza del termine per l’esercizio della scelta, qualificandole – ai fini degli adempimenti contributivi – come quote da regolarizzare secondo le istruzioni operative fornite.

📌 Le indicazioni della COVIP

La COVIP, con deliberazione del 19 giugno 2026, ha precisato che, qualora il lavoratore scelga di mantenere il TFR nel regime ordinario:

“Il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile.”

In tale ipotesi, qualora ne ricorrano i requisiti, continua ad applicarsi anche la disciplina del Fondo di Tesoreria.

🧾 Istruzioni operative INPS: come regolarizzare gli arretrati di TFR

Il Messaggio n. 2325/2026 chiarisce in modo puntuale le modalità di regolarizzazione delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra la data di assunzione e la scelta del lavoratore.

1. Regolarizzazione tempestiva (entro il mese successivo alla scelta)

  • utilizzo del codice causale CF05 nel flusso UniEmens;
  • nessuna applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni.

2. Regolarizzazione tardiva (oltre il mese successivo)

  • utilizzo del codice CF02;
  • valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione.

👔 Impatti pratici per aziende e lavoratori

Per i datori di lavoro

  • necessità di monitorare attentamente la finestra dei 60 giorni prevista dalla normativa;
  • corretta gestione dei flussi UniEmens;
  • attenzione alla destinazione del TFR maturato nel periodo iniziale, in funzione della scelta esercitata dal lavoratore o dell’operatività dell’adesione automatica.

Per i lavoratori

  • possibilità di scegliere liberamente la destinazione del proprio TFR entro il termine previsto dalla legge;
  • maggiore consapevolezza nella costruzione della propria previdenza complementare;
  • possibilità di esercitare i diritti e le facoltà previsti dalla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

📝 Conclusione

Il Messaggio INPS n. 2325/2026 rappresenta un importante chiarimento operativo per l’attuazione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.azione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni operative fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.

Link al Messaggio INPS numero 2325 del 10-07-2026:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.messaggio-numero-2325-del-10-07-2026_15316.html

Incentivo Stabilizzazione 2026: l’INPS pubblica la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026 e rende operativa la misura

Con la pubblicazione della Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 diventano pienamente operative le disposizioni dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, introdotto dal Decreto Primo Maggio. Il documento definisce in modo puntuale requisiti, condizioni e modalità di accesso all’esonero contributivo destinato alle trasformazioni dei rapporti di lavoro.

In cosa consiste l’incentivo

L’agevolazione riconosce un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

L’esonero può essere riconosciuto per la trasformazione di lavoratori che, al momento della trasformazione:

  • non abbiano compiuto 35 anni;
  • non abbiano mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 500 euro mensili, fino a esaurimento delle risorse stanziate nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

Periodo di applicazione

Le trasformazioni agevolabili devono essere effettuate esclusivamente dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.

Rapporti di lavoro ammessi

Sono ammesse le trasformazioni di:

  • contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi;
  • rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026;
  • contratti in somministrazione.

Restano invece esclusi:

  • il lavoro domestico;
  • i dirigenti;
  • i contratti di apprendistato.

Modalità di richiesta

La domanda dovrà essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), selezionando la misura “Incentivo Stabilizzazione 2026”.

Il modulo telematico sarà reso disponibile con un successivo messaggio dell’Istituto.

La circolare chiarisce inoltre che la misura non richiede autorizzazione della Commissione europea, in quanto non rientra tra gli aiuti di Stato disciplinati dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il beneficio economico

A titolo esemplificativo, per un lavoratore con una retribuzione imponibile annua pari a 30.000 euro e un’aliquota contributiva del 30%, il risparmio potenziale per il datore di lavoro può raggiungere 12.000 euro nell’arco dei due anni, pari a circa 6.000 euro annui, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Cumulabilità

L’incentivo è:

  • compatibile con la maxi deduzione del 120% prevista dal D.Lgs. 216/2023;
  • non cumulabile con altri esoneri contributivi;
  • soggetto ai limiti del regime de minimis.

Incremento occupazionale netto: la condizione essenziale

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto, condizione essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione.

L’incremento deve essere calcolato confrontando:

  • il numero dei lavoratori occupati nel mese della trasformazione;
  • la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.

La circolare specifica inoltre che:

  • le diminuzioni di personale avvenute presso società controllate o collegate non penalizzano il calcolo;
  • gli incrementi occupazionali registrati nelle medesime società possono essere conteggiati;
  • non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la trasformazione;
  • un licenziamento nella stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite.

L’incremento occupazionale netto deve essere verificato prima della trasformazione e mantenuto per tutta la durata del beneficio.

Adempimenti preliminari

Per accedere correttamente all’incentivo è opportuno verificare anche alcuni adempimenti preliminari:

  • DPA – Durc Preventivo Agevolazioni, utile per accertare preventivamente la regolarità contributiva dell’azienda;
  • pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL, obbligatoria dal 1° aprile 2026 per gli incentivi all’assunzione. In assenza di tale adempimento, l’agevolazione non può essere riconosciuta. Il relativo decreto attuativo è tuttavia ancora in attesa di emanazione.

Conclusioni

La Circolare INPS n. 72 completa il quadro operativo dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, offrendo alle imprese un’importante opportunità per favorire la trasformazione dei rapporti a termine in contratti di lavoro stabile.

La verifica preventiva dell’incremento occupazionale netto rappresenta il passaggio più delicato dell’intera procedura e dovrebbe essere effettuata con particolare attenzione prima di programmare qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro, così da garantire la corretta fruizione dell’esonero contributivo.

Link alla Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.circolare-numero-72-del-03-07-2026_15307.html

Istruzioni COVIP 2026 – Dalla teoria alla pratica dell’architettura dei nuovi percorsi di investimento del TFR per gli aderenti automatici

Abstract

Con questo contributo prosegue l’approfondimento dedicato alla riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nel precedente articolo, pubblicato il 26 giugno 2026, sono state esaminate le nuove Direttive COVIP del 19 giugno 2026, adottate in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge n. 199/2025.

In questa sede l’attenzione si concentra sulla Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026, recante le Istruzioni sui criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento previsti dall’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005.

Le nuove Istruzioni completano il quadro regolamentare della riforma disciplinando i percorsi di investimento life cycle, il glide path, i criteri di allocazione delle risorse, gli obblighi informativi nei confronti degli aderenti e il regime transitorio per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari.

Premessa

Questo articolo costituisce la naturale prosecuzione del precedente approfondimento dedicato alla nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Nel contributo pubblicato il 26 giugno 2026 sono state illustrate le principali novità introdotte dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, con particolare riguardo ai soggetti interessati, alle modalità di adesione automatica, ai termini per l’eventuale rinuncia e agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro.

La Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 affronta invece un diverso profilo della riforma, individuando i criteri minimi che devono caratterizzare i percorsi e le linee di investimento destinati ai lavoratori che aderiscono automaticamente alla previdenza complementare e completando così il quadro attuativo dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.

Per un esame della disciplina generale dell’adesione automatica alla previdenza complementare si rinvia al precedente approfondimento pubblicato il 26 giugno 2026, dedicato alle Direttive COVIP del 19 giugno 2026. (Inserire collegamento interno all’articolo.)

1. Il quadro normativo

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato in modo significativo l’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato.

Il nuovo comma 9 stabilisce che i contributi e le quote di trattamento di fine rapporto conferiti a seguito di adesioni non esplicite devono essere investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Per dare attuazione a tale previsione normativa, la COVIP ha adottato la Deliberazione del 23 giugno 2026, contenente le Istruzioni operative sui criteri minimi dei percorsi di investimento.

2. Ambito di applicazione delle Istruzioni

Lavoratori interessati

Le nuove disposizioni riguardano:

  • i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026, che diventano aderenti automaticamente ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005;
  • i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare che, in occasione di una nuova assunzione dal 1° luglio 2026, non esprimono alcuna scelta sulla destinazione del TFR, ai sensi dell’art. 8, comma 9‑bis.

Adesioni contrattuali

Le Istruzioni trovano applicazione anche alle adesioni contrattuali ricomprese tra le adesioni non esplicite disciplinate dalla Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026.

Lavoratori delle pubbliche amministrazioni

Per il personale delle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che rimane estraneo alle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025.

3. Le forme pensionistiche abilitate a ricevere le adesioni automatiche

Dal 1° luglio 2026 potranno raccogliere adesioni automatiche soltanto le forme pensionistiche complementari conformi alle Istruzioni della COVIP.

Qualora la forma individuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 7‑bis, non sia idonea e non risultino disponibili altre forme collettive conformi, la destinazione residuale del TFR e degli eventuali contributi previsti dalla contrattazione collettiva sarà il Fondo nazionale pensione complementare COMETA.

4. I percorsi di investimento “life cycle”

La Deliberazione individua tre possibili modelli organizzativi:

  • passaggi automatici tra comparti distinti, con progressiva riduzione del rischio in funzione dell’età o dell’orizzonte temporale residuo;
  • combinazioni predefinite di comparti, con variazione automatica della composizione degli investimenti nel tempo;
  • linee di investimento target date, costruite per ridurre progressivamente il rischio con l’avvicinarsi della data di pensionamento della coorte di riferimento.

L’obiettivo è accompagnare l’aderente lungo l’intero ciclo di partecipazione alla previdenza complementare, adeguando progressivamente il profilo di rischio alle diverse fasi della vita lavorativa.

5. Il “glide path”

Elemento centrale dei percorsi life cycle è il glide path, ossia la traiettoria di progressiva riduzione dell’esposizione agli strumenti rappresentativi del capitale.

Le Istruzioni fissano alcuni criteri minimi:

  • fase iniziale: almeno il 50% della posizione individuale deve essere investito in strumenti rappresentativi del capitale;
  • fase finale: tale investimento non può superare il 20%;
  • fasi intermedie: la riduzione del rischio deve avvenire in modo graduale e coerente, evitando bruschi cambiamenti del profilo rischio‑rendimento.

6. Libertà di scelta dell’aderente

L’adesione automatica non limita la libertà dell’iscritto.

L’aderente può infatti:

  • modificare in qualsiasi momento il comparto o il percorso di investimento assegnato automaticamente;
  • effettuare lo switch verso altri comparti disponibili;
  • derogare al periodo minimo di permanenza previsto per le riallocazioni automatiche.

7. Gli obblighi informativi

Le forme pensionistiche complementari devono informare tempestivamente l’aderente:

  • dell’avvenuta adesione automatica;
  • del percorso o della linea di investimento applicata;
  • delle modalità di consultazione della Nota informativa e della documentazione statutaria o regolamentare;
  • delle ulteriori opzioni di investimento disponibili;
  • dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione.

La trasparenza dell’informazione costituisce uno degli elementi qualificanti dell’intero sistema delineato dalla Deliberazione.

8. Il regime transitorio fino al 30 giugno 2027

Per consentire alle forme pensionistiche di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti, la Deliberazione introduce una disciplina transitoria.

Fino al 30 giugno 2027 potranno infatti raccogliere adesioni automatiche anche le forme pensionistiche che non abbiano ancora completato l’implementazione di un percorso life cycle, purché:

  • dispongano di almeno due comparti caratterizzati da differenti profili di rischio‑rendimento;
  • assegnino gli aderenti ai comparti secondo criteri coerenti con l’età anagrafica;
  • assumano formalmente l’impegno ad adeguarsi integralmente alle Istruzioni entro il termine previsto.

Conclusioni

Con la Deliberazione del 23 giugno 2026 la COVIP completa il quadro attuativo della riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare introdotta dalla legge n. 199/2025.

Dopo aver disciplinato, con le Direttive del 19 giugno 2026, le modalità operative dell’adesione automatica, l’Autorità definisce ora i criteri minimi che devono caratterizzare la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti automatici.

L’introduzione dei percorsi life cycle e del glide path rappresenta un’evoluzione significativa del sistema della previdenza complementare, poiché impone una gestione degli investimenti maggiormente coerente con l’età dell’iscritto, l’orizzonte temporale residuo e il livello di rischio sostenibile.

Per le forme pensionistiche complementari si apre ora una fase di adeguamento organizzativo e regolamentare particolarmente rilevante, destinata a incidere sulla progettazione delle linee di investimento e sulle modalità di informazione degli aderenti.

Video di approfondimento

Di seguito è disponibile il video pubblicato sul canale YouTube professionale, nel quale vengono illustrati i principali contenuti della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026

La previdenza complementare nella legge di conversione del Decreto Primo Maggio (Legge 24 giugno 2026, n. 112, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‑legge 1° maggio 2026, n. 62, recante misure urgenti in materia di lavoro, previdenza e sostegno ai redditi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2026)


Abstract

La legge n. 112/2026, di conversione del d.l. n. 62/2026 (c.d. Decreto Primo Maggio), introduce modifiche alla disciplina della previdenza complementare riguardanti la governance dei fondi pensione, le prestazioni e la decorrenza della portabilità del contributo datoriale. Pur non configurando una riforma organica, gli interventi incidono su profili rilevanti del secondo pilastro in una fase segnata dall’imminente avvio dell’adesione automatica.

  1. Governance dei fondi pensione

La legge introduce criteri uniformi per la composizione e la durata degli organi dei fondi pensione:

incarichi della durata di cinque esercizi;
limite massimo di due mandati consecutivi;
disciplina omogenea per presidente e vicepresidente;
regime transitorio con azzeramento dei mandati già svolti.

Le modifiche perseguono finalità di uniformità e ricambio degli organi amministrativi, senza incidere direttamente sulla posizione degli aderenti né sugli obblighi delle aziende.

  1. Prestazioni: ritorno al limite del 50% e rinvio della nuova modalità di erogazione
    2.1 Quota capitale

La legge di conversione sopprime l’innalzamento al 60% della quota massima del montante liquidabile in capitale, previsto dalla legge di bilancio, ripristinando il limite ordinario del 50%.

Il legislatore conferma così la centralità della rendita quale modalità principale di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

2.2 Erogazione frazionata del montante

La decorrenza della nuova modalità di erogazione frazionata del montante, inizialmente prevista dal 1° luglio 2026, è differita al 31 ottobre 2026.

Il rinvio è motivato dall’esigenza di consentire ai fondi pensione i necessari adeguamenti organizzativi e operativi.

  1. Portabilità del contributo datoriale: decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026

Tra le modifiche di maggiore impatto operativo figura il differimento dell’entrata in vigore della disciplina sulla portabilità del contributo datoriale.

La legge di bilancio 2026 aveva previsto che il contributo del datore di lavoro potesse continuare ad affluire alla forma pensionistica scelta dal lavoratore anche in caso di trasferimento della posizione individuale verso un diverso fondo pensione.

La legge n. 112/2026 rinvia l’entrata in vigore della disposizione al 31 ottobre 2026.

Effetti operativi

Fino a tale data:

il contributo datoriale non è portabile;
il contributo resta destinato al fondo pensione individuato dalla disciplina contrattuale applicabile;
rimane pertanto invariato il regime vigente.

Il differimento appare riconducibile anche all’esigenza di consentire un ulteriore confronto su una misura destinata a incidere sugli equilibri della previdenza complementare negoziale.

  1. Un quadro normativo ancora in evoluzione a ridosso dell’adesione automatica

A pochi mesi dall’avvio dell’adesione automatica, la disciplina della previdenza complementare presenta ancora profili in evoluzione:

modifiche alle prestazioni inizialmente previste e successivamente riviste;
rinvii nell’entrata in vigore di alcune disposizioni;
differimento della portabilità del contributo datoriale;
interventi sulla governance non accompagnati da una revisione complessiva del sistema.

Il quadro normativo resta in evoluzione e richiede particolare attenzione da parte di aziende, consulenti e lavoratori.

Conclusioni

La legge n. 112/2026 interviene su aspetti significativi della previdenza complementare senza definire un nuovo assetto organico del sistema.

Il rinvio della portabilità del contributo datoriale rappresenta l’intervento di maggiore rilievo pratico e conferma che il rapporto tra fondi pensione negoziali, libertà di scelta dell’aderente e disciplina della contribuzione datoriale continua a costituire uno dei principali temi di confronto.

DELIBERAZIONE COVIP 25 GIUGNO 2026 – recante istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199

La COVIP ha emanato, in data 25 giugno 2026, le nuove Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche previste dall’art. 11 del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla legge 199/2025. Il documento definisce il quadro operativo delle tre nuove prestazioni pensionistiche complementari, applicabili dal 1° luglio 2026, con l’obiettivo di garantire uniformità applicativa e una gestione ordinata della fase di erogazione.

Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul canale YouTube “Mauro Zuccolo – Consulente del Lavoro” un video dedicato a questa deliberazione, con un approfondimento chiaro e istituzionale sulle novità introdotte.

1. Quadro normativo

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto tre nuove modalità di erogazione del montante finale:

  • Rendita a durata definita
  • Prelievi liberamente determinabili
  • Erogazione frazionata del montante accumulato

La COVIP ha definito le istruzioni operative per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare processi, regolamenti e sistemi informativi.

2. Ambito di applicazione

Le nuove prestazioni sono erogabili esclusivamente dalle forme a contribuzione definita. Restano esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi disciplinati dal d.lgs. 124/1993, salvo trasferimento della posizione verso forme regolate dal d.lgs. 252/2005.

3. Le nuove prestazioni pensionistiche

Rendita a durata definita

Prestazione erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’aderente, calcolata sulla base delle tavole ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della legge 335/1995. La periodicità delle rate può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno. L’importo delle rate è variabile e dipende dai risultati della gestione finanziaria.

Prelievi liberamente determinabili

Consentono all’aderente di richiedere importi variabili nel tempo, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita teorica a durata definita. Le forme pensionistiche possono stabilire un importo minimo e un intervallo minimo tra un prelievo e l’altro.

Erogazione frazionata del montante accumulato

Rateizzazione del montante per un periodo scelto dall’aderente, non inferiore a 5 anni. La decorrenza è stata rinviata al 31 ottobre 2026 durante la conversione del decreto-legge 62/2026.

4. Disciplina comune

Le nuove prestazioni:

  • sono alternative alla rendita vitalizia e non combinabili tra loro;
  • diventano irrevocabili una volta iniziata l’erogazione, salvo conversione del montante residuo in rendita vitalizia;
  • non consentono ulteriori contribuzioni, salvo nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR;
  • non permettono trasferimenti, anticipazioni o RITA;
  • richiedono l’indicazione dei beneficiari in caso di decesso;
  • devono essere erogate entro 6 mesi dalla richiesta.

Il montante residuo rimane investito nel comparto scelto dall’aderente.

5. Obblighi informativi

La COVIP richiede alle forme pensionistiche:

  • una comunicazione sintetica sul sito (area pubblica);
  • un supplemento alla Nota informativa dedicato alle nuove prestazioni;
  • l’aggiornamento del Documento sulle rendite;
  • l’integrazione delle comunicazioni agli aderenti prossimi al pensionamento;
  • l’aggiornamento dell’area riservata.

L’informativa deve essere chiara, completa e coerente, con evidenza dei rischi, delle modalità di calcolo e dei costi applicabili.

6. Periodo transitorio

Le forme pensionistiche devono acquisire le richieste degli iscritti già dal 1° luglio 2026, ma possono procedere all’erogazione solo dopo l’adeguamento dei sistemi interni. Il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2026. Entro il 31 luglio 2026 le forme devono trasmettere alla COVIP lo statuto/regolamento aggiornato.

Conclusione

La deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 segna un passaggio decisivo nell’evoluzione della previdenza complementare italiana. Le nuove prestazioni ampliano la flessibilità nella fase di erogazione, ma richiedono una gestione tecnica rigorosa e un’informativa adeguata per garantire scelte consapevoli.

Per restare aggiornati sulle novità normative e sui prossimi approfondimenti, è possibile iscriversi al canale YouTube “Mauro Zuccolo – Consulente del Lavoro” tramite il seguente link:

👉 https://www.youtube.com/@MauroZuccolo-CdL?sub_confirmation=1

Il video dedicato alla deliberazione COVIP del 25 giugno 2026 sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Link ufficiale alla Deliberazione:
https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/istruzioni_prestazioni_25_06_2026.pdf

IN VIGORE DA DOMANI la legge 25 giugno 2026, n. 112: convertito il decreto su salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 147 del 27 giugno 2026 la legge 25 giugno 2026, n. 112, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La legge entra in vigore il 28 giugno 2026, consolidando nell’ordinamento le misure introdotte dal decreto-legge e recependo le modifiche approvate nel corso dell’iter parlamentare.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di aggiornamento delle politiche del lavoro, con interventi finalizzati a rafforzare la tutela dei lavoratori, sostenere l’occupazione stabile e contrastare le nuove forme di sfruttamento connesse all’utilizzo di piattaforme digitali.

Salario giusto

La legge conferma l’impianto del decreto-legge n. 62/2026, valorizzando il ruolo della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa quale parametro di riferimento per la determinazione dei trattamenti economici.

Gli obiettivi principali riguardano:

  • il contrasto ai fenomeni di dumping contrattuale;
  • il rafforzamento delle verifiche sul rispetto dei minimi retributivi;
  • una maggiore uniformità nell’applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi.

Incentivi all’occupazione

Il provvedimento conferma le misure di incentivazione delle assunzioni previste dal decreto-legge, orientandole verso forme di occupazione stabile e di qualità.

Le disposizioni riguardano:

  • incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori;
  • misure volte a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
  • sostegno agli investimenti in formazione e qualificazione professionale;
  • subordinazione dei benefici al rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza, regolarità contributiva e corretta applicazione dei contratti collettivi.

L’accesso agli incentivi resta subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dagli eventuali provvedimenti attuativi.

Contrasto al caporalato digitale

Uno degli aspetti più innovativi del provvedimento riguarda il contrasto al cosiddetto caporalato digitale, fenomeno connesso all’utilizzo di piattaforme tecnologiche e sistemi automatizzati nell’organizzazione della prestazione lavorativa.

La legge rafforza gli strumenti di prevenzione e controllo, prevedendo misure dirette a:

  • aumentare la trasparenza nell’utilizzo di piattaforme digitali e sistemi algoritmici;
  • contrastare pratiche elusive e forme di sfruttamento della manodopera;
  • potenziare l’attività di vigilanza degli organi ispettivi;
  • rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati mediante piattaforme digitali.

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione

Come ordinariamente avviene nei procedimenti di conversione dei decreti-legge, il Parlamento ha approvato il provvedimento con modificazioni.

Le disposizioni definitive dovranno pertanto essere lette nel testo coordinato della legge di conversione, che costituisce il riferimento normativo ufficiale per imprese, professionisti e operatori del settore.

Impatti per imprese e professionisti

Le aziende sono chiamate a verificare:

  • la corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento;
  • il possesso dei requisiti per l’accesso agli incentivi occupazionali;
  • la conformità delle procedure aziendali alla disciplina in materia di lavoro, salute e sicurezza;
  • l’eventuale adeguamento delle procedure di gestione del personale, in particolare quando siano utilizzate piattaforme digitali o sistemi algoritmici.

Conclusioni

Con la conversione del decreto-legge n. 62/2026, il legislatore rende definitive le misure urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale.

Per imprese e professionisti sarà essenziale esaminare il testo coordinato della legge e monitorare l’adozione degli eventuali provvedimenti attuativi, al fine di verificare gli adempimenti richiesti e cogliere le opportunità offerte dalla nuova disciplina.

Link ufficiale alla fonte legislativa:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-06-27&atto.codiceRedazionale=26G00128&elenco30giorni=false