TFR in busta paga ogni mese: l’INL chiarisce che non è legittimo

Nota INL n. 616/2025: l’erogazione mensile del rateo di TFR è considerata retribuzione e non anticipazione

Con la Nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla pratica, riscontrata nel corso delle attività ispettive, di corrispondere mensilmente in busta paga il trattamento di fine rapporto maturato.

Secondo l’INL, tale modalità operativa, particolarmente diffusa nei rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionali, non può essere considerata una legittima anticipazione del TFR, ma si configura come una vera e propria integrazione della retribuzione. Ne derivano conseguenze rilevanti sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore.

Il quesito sollevato dagli ispettori di Milano

L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nasce da una richiesta di parere formulata dall’Ispettorato d’Area Metropolitana di Milano, che ha evidenziato la diffusione della prassi di liquidare mensilmente il rateo di TFR maturato.

Il dubbio riguardava in particolare due aspetti:

  • la possibilità per il datore di lavoro di continuare a erogare il TFR maturando direttamente in busta paga;
  • le conseguenze derivanti dall’eventuale disconoscimento di tali somme come quote di TFR.

La questione assume particolare rilievo dopo la conclusione dell’esperienza della Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.), misura sperimentale introdotta dalla Legge n. 190/2014 che, tra il 2015 e il 2018, consentiva ai lavoratori del settore privato di richiedere l’erogazione mensile del TFR maturando.

La posizione dell’INL

Nel proprio parere, l’INL richiama l’articolo 2120 del Codice Civile, che disciplina il trattamento di fine rapporto quale somma accantonata nel corso del rapporto di lavoro e destinata a essere corrisposta alla sua cessazione.

La normativa prevede la possibilità di ottenere un’anticipazione del TFR solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui:

  • almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • richiesta motivata da esigenze previste dalla legge, come spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa;
  • limite massimo del 70% dell’importo maturato.

Sebbene la contrattazione collettiva o gli accordi individuali possano introdurre condizioni più favorevoli per l’accesso alle anticipazioni, l’INL precisa che tali strumenti non possono trasformarsi in un meccanismo automatico di trasferimento mensile del TFR in busta paga.

Le conseguenze per le aziende

Quando il TFR viene corrisposto mensilmente senza il rispetto delle regole previste dalla legge, le somme erogate perdono la natura di trattamento di fine rapporto e assumono quella di retribuzione ordinaria.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a:

  • assoggettare gli importi a contribuzione previdenziale;
  • ricostituire integralmente l’accantonamento del TFR che dovrà essere liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.

L’INL ricorda inoltre che, per le aziende con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturate devono essere versate al Fondo di Tesoreria INPS. Tali somme assumono natura previdenziale e sono soggette al relativo regime di indisponibilità, salvo i casi di anticipazione espressamente previsti dalla normativa.

Attività ispettiva e sanzioni

Alla luce delle indicazioni fornite, gli ispettori del lavoro sono invitati a intervenire nei confronti dei datori di lavoro che eroghino mensilmente il TFR maturato in assenza dei presupposti di legge.

In tali situazioni potrà essere adottato il provvedimento di disposizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, con cui viene intimato all’azienda di procedere al corretto accantonamento delle quote di TFR.

Il mancato adeguamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro. Non essendo applicabile l’istituto della diffida, la sanzione viene determinata nella misura di 1.000 euro.

Considerazioni finali

La Nota n. 616/2025 conferma l’orientamento rigoroso dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di trattamento di fine rapporto. L’erogazione automatica e continuativa del TFR in busta paga non può essere considerata una forma di anticipazione legittima e rischia di generare rilevanti conseguenze contributive ed economiche per le aziende.

Per i datori di lavoro diventa quindi fondamentale verificare le procedure adottate nella gestione del TFR, al fine di evitare contestazioni ispettive e sanzioni.

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