L’INPS ha diffuso il messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026, che illustra le istruzioni operative per l’applicazione delle misure previste dall’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, dedicate alla gestione delle sospensioni e riduzioni dell’attività lavorativa causate da eccezionali situazioni climatiche, incluse le straordinarie ondate di calore.
In sintesi
- ✔ Misure valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2026
- ✔ Neutralizzazione delle settimane CIGO per eventi climatici
- ✔ Esclusione del contributo addizionale CIGO
- ✔ Nuove causali CISOA 17 e 18
- ✔ Domande CISOA con le nuove causali dal 24 luglio 2026
- ✔ Per eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, domande presentabili entro il 22 agosto 2026
- ✔ Domande CIGO: entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento
- ✔ Domande CISOA: entro 15 giorni dall’inizio dell’evento
Le disposizioni sono valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 e riguardano due ambiti:
- CIGO per i settori edilizia, lapideo ed escavazioni;
- CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).
📅 Timeline e scadenze operative
Periodo di applicazione
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026
Applicazione delle misure straordinarie CIGO e CISOA per emergenza climatica.
Decorrenza operativa delle nuove causali CISOA
24 luglio 2026
Da questa data è possibile presentare le domande utilizzando le nuove causali:
- 17 – CISOA eventi atmosferici a riduzione
- 18 – CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026
Finestra straordinaria per gli eventi già verificatisi
Per gli eventi verificatisi dal 1° al 23 luglio 2026, le domande possono essere presentate entro il 22 agosto 2026, ossia entro 30 giorni dalla decorrenza operativa.
Termini ordinari
- CIGO (EONE): entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento.
- CISOA: entro 15 giorni dall’inizio dell’evento.
🏗️ CIGO – Settori edilizia, lapideo ed escavazioni
Il decreto introduce una deroga significativa per i datori di lavoro dei settori indicati, consentendo l’accesso alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) con importanti agevolazioni.
Punti chiave
Neutralizzazione dei periodi autorizzati
Le settimane di CIGO richieste per EONE non si conteggiano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile.
«…possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati…»
Esclusione del contributo addizionale
Non è dovuto il contributo previsto dall’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015.
Nessun requisito dei 30 giorni di anzianità
Non si applica la soglia minima di lavoro effettivo.
Aspetti operativi
Le domande devono essere presentate con le modalità ordinarie.
Per il conguaglio nei flussi Uniemens:
- L153 → prestazioni eccedenti le 52 settimane;
- L038 → prestazioni entro il limite ordinario.
«…devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L153″…»
🌾 CISOA – Operai agricoli OTI e OTD
Il messaggio disciplina l’accesso alla CISOA per intemperie stagionali, introducendo misure straordinarie valide dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
Novità principali
La CISOA è riconosciuta:
- agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI);
- agli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- anche in caso di riduzione dell’attività pari ad almeno la metà dell’orario giornaliero, oltre che nei casi di sospensione totale.
Per il periodo di applicazione delle misure:
- non è richiesto il requisito delle 181 giornate lavorative nel 2026;
- le giornate di CISOA non si computano nel limite massimo di 90 giornate annue;
- tali giornate sono equiparate al lavoro ai fini della disoccupazione agricola e del raggiungimento del requisito delle 181 giornate.
«…le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate…»
Causali da utilizzare
- 17 – CISOA eventi atmosferici a riduzione
- 18 – CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 107/2026
Compilazione Uniemens/PosAgri
Per le giornate parzialmente lavorate:
- OTI → CodicePartTime-GOR = 7
- OTD → CodicePartTime-GOR = 8 (nuovo codice)
In entrambi i casi deve essere indicato il numero delle ore effettivamente lavorate.
Autorizzazione e pagamento
Il trattamento è autorizzato direttamente dall’INPS, in deroga all’articolo 14 della legge n. 457/1972.
Il pagamento dell’integrazione salariale avviene esclusivamente con pagamento diretto ai lavoratori.
💶 Risorse finanziarie
Il decreto-legge stanzia:
- 4,9 milioni di euro per la CIGO;
- 10,3 milioni di euro per la CISOA.
L’INPS effettuerà il monitoraggio della spesa e non potrà autorizzare trattamenti che comportino il superamento dei limiti finanziari disponibili.
📌 Conclusioni
Il messaggio INPS n. 2418/2026 definisce le istruzioni operative per l’applicazione delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 107/2026 per fronteggiare gli effetti delle eccezionali condizioni climatiche.
Le aziende dei settori interessati devono prestare particolare attenzione alle nuove causali CISOA, ai termini di presentazione delle domande, ai codici da utilizzare nei flussi contributivi e alle specifiche modalità operative previste dall’Istituto.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal messaggio continuano ad applicarsi le regole ordinarie già illustrate dall’INPS in materia di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici.
Si invita pertanto a consultare il testo integrale del messaggio per garantire una corretta gestione delle richieste e la piena conformità alle disposizioni vigenti riportato nel seguente link: