Violazioni dell’orario di lavoro: quando incidono sul DURC e sulla fruizione dei benefici contributivi (le novità del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026)

Le violazioni in materia di orario di lavoro previste dal D.Lgs. n. 66/2003 possono oggi incidere direttamente sulla possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso a tali agevolazioni, le nuove disposizioni assumono un rilievo operativo di particolare importanza per imprese e professionisti.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, individuando le violazioni che precludono, per un determinato periodo, la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Il nuovo quadro normativo

L’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa lavoristica e all’assenza delle violazioni individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’articolo 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha demandato a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’individuazione delle violazioni che, una volta definitivamente accertate, impediscono la fruizione dei benefici.

Il D.M. n. 78/2026 individua nell’Allegato A le singole fattispecie ostative e la durata della relativa preclusione.

Le violazioni dell’orario di lavoro

Tra le violazioni contemplate rientrano quelle relative al mancato rispetto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, concernenti:

  • il riposo giornaliero;
  • il riposo settimanale;
  • la durata massima dell’orario di lavoro.

Si tratta di disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, volte a garantire il rispetto dei periodi minimi di riposo e dei limiti massimi della prestazione lavorativa.

Per tali violazioni l’Allegato A del decreto prevede una preclusione della durata di tre mesi alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.

L’effetto ostativo opera esclusivamente quando la violazione interessa almeno il 20% dei lavoratori regolarmente occupati. Il legislatore ha così circoscritto la misura alle violazioni di carattere significativo, escludendo che episodi isolati o di limitata incidenza possano determinare automaticamente la perdita dei benefici.

Quando la violazione produce effetti

La semplice contestazione dell’illecito non è sufficiente.

L’effetto ostativo si produce esclusivamente quando la violazione è divenuta definitiva, ossia:

  • a seguito di sentenza passata in giudicato;
  • a seguito di ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 689/1981.

Non producono invece effetti ostativi le violazioni definite mediante gli istituti estintivi previsti dall’ordinamento, quali la prescrizione obbligatoria o l’oblazione.

La presenza di una violazione ostativa impedisce la fruizione dei benefici per il periodo previsto dal decreto. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei presupposti richiesti dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 per accedere alle agevolazioni, le nuove disposizioni assumono rilievo anche nelle verifiche di regolarità effettuate ai fini della loro concessione.

Le conseguenze operative per le imprese

Le nuove disposizioni confermano la necessità di una gestione dell’orario di lavoro improntata a criteri di rigorosa conformità normativa.

In particolare, appare opportuno verificare con continuità:

  • la corretta pianificazione dei turni di lavoro;
  • il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
  • la corretta rilevazione dell’orario effettivamente prestato;
  • l’eventuale esistenza di procedimenti ispettivi ancora pendenti;
  • l’incidenza delle eventuali violazioni rispetto al numero dei lavoratori occupati.

Un’attività di verifica preventiva consente di ridurre il rischio che una violazione definitivamente accertata comporti, anche solo temporaneamente, la perdita di benefici economici di significativo rilievo.

Considerazioni finali

L’inserimento delle violazioni in materia di orario di lavoro tra le fattispecie ostative alla fruizione dei benefici conferma l’evoluzione del concetto di regolarità aziendale delineato dal legislatore.

Accanto alla regolarità contributiva assume infatti un rilievo sempre maggiore il rispetto sostanziale della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In tale prospettiva, la corretta gestione dell’orario di lavoro non costituisce soltanto un adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale del sistema di compliance aziendale, idoneo a prevenire il rischio ispettivo e a preservare i requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso ai benefici normativi e contributivi.

Link ufficiale al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026:

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/dm-78-del-22-giugno-2026

Cassazione: l’invio tardivo dei flussi UNIEMENS compromette la regolarità contributiva

La regolarità contributiva è oggi un requisito decisivo per accedere a agevolazioni, incentivi e appalti pubblici. In questo contesto, l’Ordinanza n. 21362/2026 del 23 giugno 2026 della Corte di Cassazione introduce un principio destinato a incidere in modo significativo sulla gestione degli adempimenti previdenziali.

Secondo la Suprema Corte, la regolarità contributiva non dipende soltanto dal puntuale pagamento dei contributi, ma richiede anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, tra cui la trasmissione dei flussi mensili UNIEMENS. Ne deriva che il mancato o tardivo invio dei flussi può compromettere la regolarità contributiva anche quando i contributi risultano integralmente versati.

🔍 Perché i flussi UNIEMENS hanno valore sostanziale

La Corte chiarisce che la denuncia UNIEMENS non è un adempimento meramente formale, ma uno strumento essenziale per consentire all’INPS di svolgere le proprie funzioni istituzionali.

Attraverso i flussi UNIEMENS l’Istituto può:

  • verificare la corrispondenza tra denunce e versamenti contributivi;
  • ricostruire correttamente la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
  • individuare omissioni, incongruenze o scostamenti.

Senza una comunicazione completa e tempestiva, l’INPS non può effettuare le verifiche previste dall’ordinamento. Per questo motivo, la Cassazione considera l’adempimento dichiarativo parte integrante della regolarità contributiva.

⚠️ Le conseguenze operative per le imprese

L’orientamento espresso dalla Cassazione può generare effetti rilevanti sul piano pratico. Tra le principali conseguenze:

  • perdita di benefici contributivi e agevolazioni;
  • possibile recupero degli sgravi già fruiti;
  • mancato rilascio di un DURC regolare;
  • contestazioni e contenziosi con gli enti previdenziali.

Si tratta di aspetti particolarmente sensibili per le imprese che operano negli appalti pubblici o che accedono a incentivi contributivi, per le quali il DURC rappresenta un requisito imprescindibile.

📌 Implicazioni operative per consulenti del lavoro e aziende

L’ordinanza richiama l’attenzione su un elemento spesso sottovalutato: la tempestività degli adempimenti dichiarativi è parte integrante della regolarità contributiva.

Di conseguenza, imprese e consulenti del lavoro dovrebbero adottare procedure organizzative che consentano di:

  • presidiare con precisione le scadenze di invio dei flussi UNIEMENS;
  • verificare l’effettiva acquisizione delle denunce da parte dell’INPS;
  • monitorare tempestivamente eventuali scarti o anomalie;
  • intervenire rapidamente in caso di errori o omissioni.

In un sistema in cui il DURC è determinante per accedere a benefici normativi e opportunità di appalto, una gestione accurata dei flussi UNIEMENS assume un valore strategico.

🧭 Conclusioni

Con l’Ordinanza n. 21362/2026 del 23 giugno 2026, la Cassazione ribadisce un principio di grande rilievo: la regolarità contributiva non coincide con il solo pagamento dei contributi, ma richiede anche il pieno rispetto degli obblighi dichiarativi.

Per le imprese ciò implica una gestione rigorosa e tempestiva dei flussi UNIEMENS. Per i consulenti del lavoro, la pronuncia conferma il ruolo centrale nella corretta esecuzione degli adempimenti e nella prevenzione di situazioni che potrebbero compromettere il rilascio del DURC o la fruizione delle agevolazioni contributive.

In sintesi: regolarità contributiva significa oggi pagare correttamente e dichiarare tempestivamente. La Cassazione rende questo principio ancora più stringente.

Nota: L’effettiva portata applicativa dell’ordinanza andrà valutata alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza e delle eventuali indicazioni operative che l’INPS potrà fornire tramite circolari o messaggi.

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: la formazione sulla sicurezza sul lavoro non ammette improvvisazioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, costituisce oggi il principale riferimento per l’attuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento riunisce, coordina e aggiorna le disposizioni dei precedenti Accordi, introducendo una disciplina più dettagliata per l’organizzazione dei corsi, la qualificazione dei soggetti formatori, le modalità di verifica dell’apprendimento e la tracciabilità dell’intero percorso formativo.

Per le aziende il cambiamento è sostanziale: non è più sufficiente limitarsi all’organizzazione formale di un corso. Diventa fondamentale poter dimostrare che l’intero percorso formativo è stato progettato, erogato e documentato nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall’Accordo e dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Il nuovo impianto normativo punta a innalzare la qualità della formazione, contrastando i percorsi meramente formali che negli anni hanno talvolta trasformato un obbligo di legge in un semplice adempimento burocratico.

Tra le principali novità introdotte:

  • un unico testo di riferimento che sostituisce e armonizza gli Accordi precedenti;
  • criteri più puntuali per individuare i soggetti formatori legittimati a erogare la formazione;
  • maggiore attenzione alla progettazione dei corsi in funzione dei rischi effettivamente presenti in azienda;
  • verifiche dell’apprendimento più strutturate e coerenti con gli obiettivi formativi;
  • obblighi documentali più dettagliati per garantire la completa tracciabilità dei percorsi;
  • revisione della durata e dei contenuti dei corsi destinati a lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL-SPP) e alle altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione torna così a essere uno strumento concreto di prevenzione, come previsto dal legislatore, e non un semplice attestato da archiviare.

Come riconoscere un soggetto formatore legittimato

Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Accordo riguarda i soggetti formatori.

Non tutti possono organizzare corsi validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo individua in modo puntuale i soggetti legittimati a erogare la formazione e definisce i requisiti organizzativi, professionali e documentali che devono essere rispettati.

Prima di affidare la formazione della propria azienda è opportuno verificare che il fornitore sia in grado di dimostrare:

  • il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo;
  • un’organizzazione conforme alle disposizioni vigenti;
  • l’impiego di docenti qualificati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e con esperienza documentabile;
  • procedure chiare per la registrazione delle presenze, lo svolgimento delle verifiche finali e il rilascio della documentazione prevista.

Il prezzo non dovrebbe mai rappresentare il criterio principale di scelta: una formazione non conforme può comportare costi e responsabilità ben superiori al risparmio iniziale.

I rischi per il datore di lavoro in caso di formazione non conforme

La responsabilità dell’adempimento degli obblighi formativi rimane sempre in capo al datore di lavoro.

Affidarsi a un soggetto non rientrante tra quelli legittimati oppure organizzare percorsi privi dei requisiti previsti dalla normativa significa esporsi a conseguenze rilevanti.

In sede ispettiva potrebbero emergere:

  • la contestazione della validità della formazione svolta;
  • l’eventuale necessità di ripetere integralmente o parzialmente il percorso formativo;
  • la contestazione della violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  • l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla normativa, penali.

Le conseguenze possono diventare ancora più rilevanti qualora si verifichi un infortunio sul lavoro. Una formazione carente, non adeguata ai rischi o non correttamente documentata può costituire un elemento di rilievo nella ricostruzione dell’evento e nella valutazione delle responsabilità del datore di lavoro.

La documentazione prodotta durante il percorso formativo rappresenta quindi uno strumento essenziale di tutela sia per l’azienda sia per i lavoratori.

Periodo transitorio e adeguamento

Il nuovo Accordo disciplina il passaggio al nuovo regime della formazione attraverso specifiche disposizioni transitorie. Per questo motivo è opportuno che le aziende verifichino la conformità dei percorsi formativi già programmati e pianifichino gli eventuali adeguamenti richiesti, così da assicurare il rispetto delle nuove disposizioni ed evitare possibili criticità in occasione di controlli ispettivi.

Docenti competenti, verifiche efficaci e tracciabilità: i pilastri della formazione

La nuova disciplina valorizza tre elementi fondamentali che distinguono una formazione realmente efficace da un semplice adempimento amministrativo.

Docenti competenti. Non basta conoscere la normativa: il formatore deve possedere competenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattiche adeguate per trasferire conoscenze realmente applicabili nel contesto lavorativo.

Verifiche dell’apprendimento. La valutazione finale non può ridursi a una semplice formalità. Serve ad accertare che i partecipanti abbiano effettivamente acquisito le competenze necessarie per operare in sicurezza.

Tracciabilità del percorso. Registri delle presenze, programmi svolti, materiali didattici, verbali delle verifiche e attestati devono essere coerenti, completi e facilmente esibibili in caso di controlli. L’intero processo formativo deve poter essere ricostruito e documentato nel tempo.

Investire nella qualità significa investire nella sicurezza

La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli infortuni e rafforzare la cultura della prevenzione all’interno delle organizzazioni.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce un principio fondamentale: la qualità della formazione non è un valore aggiunto, ma un requisito essenziale.

Per le aziende questo è il momento di verificare la conformità dei propri percorsi formativi, dei soggetti incaricati dell’erogazione dei corsi e della documentazione disponibile, adeguando tempestivamente eventuali criticità.

La formazione non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni, tutelare i lavoratori e dimostrare la corretta gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Investire nella qualità della formazione significa investire nella sicurezza dell’intera organizzazione.

Link ufficiale all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/focus/accordo-stato-regioni-17042025-allegato

Il Messaggio INPS n. 2325/2026 del 10 luglio 2026 chiarisce le istruzioni operative sull’adesione automatica alla previdenza complementare e sulla gestione del TFR dei neoassunti

Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026

Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l’INPS fornisce importanti istruzioni operative sulle nuove regole relative all’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti dal 1° luglio 2026.

Le nuove disposizioni interessano tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 e incidono sulle modalità di gestione del TFR e sugli adempimenti UniEmens connessi alla previdenza complementare.

Si tratta di un passaggio chiave della riforma introdotta dalla legge 199/2025, che modifica l’articolo 8 del D.lgs. 252/2005 e disciplina le modalità di esercizio della scelta da parte dei lavoratori, nonché gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

🔍 La finestra dei 60 giorni: una scelta decisiva per il lavoratore

Il lavoratore neoassunto dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del proprio TFR. Entro tale termine può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata secondo il meccanismo previsto dalla legge;
  • mantenere il TFR nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti.

Solo in assenza di una manifestazione di volontà entro il termine dei 60 giorni opera il meccanismo dell’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa.

Il Messaggio INPS ribadisce infatti che:

“Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica […] ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.”

🕒 Quando iniziano i versamenti al fondo pensione

Il datore di lavoro non effettua versamenti immediati.

L’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare decorre dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, anche se gli effetti dell’adesione automatica sono collegati alla data di assunzione.

Per questo motivo, il Messaggio INPS precisa le modalità con cui devono essere regolarizzate le quote di TFR maturate nel periodo intercorrente tra l’assunzione e la scadenza del termine per l’esercizio della scelta, qualificandole – ai fini degli adempimenti contributivi – come quote da regolarizzare secondo le istruzioni operative fornite.

📌 Le indicazioni della COVIP

La COVIP, con deliberazione del 19 giugno 2026, ha precisato che, qualora il lavoratore scelga di mantenere il TFR nel regime ordinario:

“Il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile.”

In tale ipotesi, qualora ne ricorrano i requisiti, continua ad applicarsi anche la disciplina del Fondo di Tesoreria.

🧾 Istruzioni operative INPS: come regolarizzare gli arretrati di TFR

Il Messaggio n. 2325/2026 chiarisce in modo puntuale le modalità di regolarizzazione delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra la data di assunzione e la scelta del lavoratore.

1. Regolarizzazione tempestiva (entro il mese successivo alla scelta)

  • utilizzo del codice causale CF05 nel flusso UniEmens;
  • nessuna applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni.

2. Regolarizzazione tardiva (oltre il mese successivo)

  • utilizzo del codice CF02;
  • valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione.

👔 Impatti pratici per aziende e lavoratori

Per i datori di lavoro

  • necessità di monitorare attentamente la finestra dei 60 giorni prevista dalla normativa;
  • corretta gestione dei flussi UniEmens;
  • attenzione alla destinazione del TFR maturato nel periodo iniziale, in funzione della scelta esercitata dal lavoratore o dell’operatività dell’adesione automatica.

Per i lavoratori

  • possibilità di scegliere liberamente la destinazione del proprio TFR entro il termine previsto dalla legge;
  • maggiore consapevolezza nella costruzione della propria previdenza complementare;
  • possibilità di esercitare i diritti e le facoltà previsti dalla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

📝 Conclusione

Il Messaggio INPS n. 2325/2026 rappresenta un importante chiarimento operativo per l’attuazione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.azione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni operative fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.

Link al Messaggio INPS numero 2325 del 10-07-2026:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.messaggio-numero-2325-del-10-07-2026_15316.html

Incentivo Stabilizzazione 2026: l’INPS pubblica la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026 e rende operativa la misura

Con la pubblicazione della Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 diventano pienamente operative le disposizioni dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, introdotto dal Decreto Primo Maggio. Il documento definisce in modo puntuale requisiti, condizioni e modalità di accesso all’esonero contributivo destinato alle trasformazioni dei rapporti di lavoro.

In cosa consiste l’incentivo

L’agevolazione riconosce un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.

L’esonero può essere riconosciuto per la trasformazione di lavoratori che, al momento della trasformazione:

  • non abbiano compiuto 35 anni;
  • non abbiano mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 500 euro mensili, fino a esaurimento delle risorse stanziate nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.

Periodo di applicazione

Le trasformazioni agevolabili devono essere effettuate esclusivamente dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.

Rapporti di lavoro ammessi

Sono ammesse le trasformazioni di:

  • contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi;
  • rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026;
  • contratti in somministrazione.

Restano invece esclusi:

  • il lavoro domestico;
  • i dirigenti;
  • i contratti di apprendistato.

Modalità di richiesta

La domanda dovrà essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), selezionando la misura “Incentivo Stabilizzazione 2026”.

Il modulo telematico sarà reso disponibile con un successivo messaggio dell’Istituto.

La circolare chiarisce inoltre che la misura non richiede autorizzazione della Commissione europea, in quanto non rientra tra gli aiuti di Stato disciplinati dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il beneficio economico

A titolo esemplificativo, per un lavoratore con una retribuzione imponibile annua pari a 30.000 euro e un’aliquota contributiva del 30%, il risparmio potenziale per il datore di lavoro può raggiungere 12.000 euro nell’arco dei due anni, pari a circa 6.000 euro annui, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

Cumulabilità

L’incentivo è:

  • compatibile con la maxi deduzione del 120% prevista dal D.Lgs. 216/2023;
  • non cumulabile con altri esoneri contributivi;
  • soggetto ai limiti del regime de minimis.

Incremento occupazionale netto: la condizione essenziale

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto, condizione essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione.

L’incremento deve essere calcolato confrontando:

  • il numero dei lavoratori occupati nel mese della trasformazione;
  • la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.

La circolare specifica inoltre che:

  • le diminuzioni di personale avvenute presso società controllate o collegate non penalizzano il calcolo;
  • gli incrementi occupazionali registrati nelle medesime società possono essere conteggiati;
  • non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la trasformazione;
  • un licenziamento nella stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite.

L’incremento occupazionale netto deve essere verificato prima della trasformazione e mantenuto per tutta la durata del beneficio.

Adempimenti preliminari

Per accedere correttamente all’incentivo è opportuno verificare anche alcuni adempimenti preliminari:

  • DPA – Durc Preventivo Agevolazioni, utile per accertare preventivamente la regolarità contributiva dell’azienda;
  • pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL, obbligatoria dal 1° aprile 2026 per gli incentivi all’assunzione. In assenza di tale adempimento, l’agevolazione non può essere riconosciuta. Il relativo decreto attuativo è tuttavia ancora in attesa di emanazione.

Conclusioni

La Circolare INPS n. 72 completa il quadro operativo dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, offrendo alle imprese un’importante opportunità per favorire la trasformazione dei rapporti a termine in contratti di lavoro stabile.

La verifica preventiva dell’incremento occupazionale netto rappresenta il passaggio più delicato dell’intera procedura e dovrebbe essere effettuata con particolare attenzione prima di programmare qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro, così da garantire la corretta fruizione dell’esonero contributivo.

Link alla Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026:

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.circolare-numero-72-del-03-07-2026_15307.html

Istruzioni COVIP 2026 – Dalla teoria alla pratica dell’architettura dei nuovi percorsi di investimento del TFR per gli aderenti automatici

Abstract

Con questo contributo prosegue l’approfondimento dedicato alla riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nel precedente articolo, pubblicato il 26 giugno 2026, sono state esaminate le nuove Direttive COVIP del 19 giugno 2026, adottate in attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge n. 199/2025.

In questa sede l’attenzione si concentra sulla Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026, recante le Istruzioni sui criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento previsti dall’art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005.

Le nuove Istruzioni completano il quadro regolamentare della riforma disciplinando i percorsi di investimento life cycle, il glide path, i criteri di allocazione delle risorse, gli obblighi informativi nei confronti degli aderenti e il regime transitorio per l’adeguamento delle forme pensionistiche complementari.

Premessa

Questo articolo costituisce la naturale prosecuzione del precedente approfondimento dedicato alla nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

Nel contributo pubblicato il 26 giugno 2026 sono state illustrate le principali novità introdotte dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, con particolare riguardo ai soggetti interessati, alle modalità di adesione automatica, ai termini per l’eventuale rinuncia e agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro.

La Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026 affronta invece un diverso profilo della riforma, individuando i criteri minimi che devono caratterizzare i percorsi e le linee di investimento destinati ai lavoratori che aderiscono automaticamente alla previdenza complementare e completando così il quadro attuativo dell’art. 8 del d.lgs. n. 252/2005.

Per un esame della disciplina generale dell’adesione automatica alla previdenza complementare si rinvia al precedente approfondimento pubblicato il 26 giugno 2026, dedicato alle Direttive COVIP del 19 giugno 2026.

1. Il quadro normativo

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato in modo significativo l’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, introducendo il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato.

Il nuovo comma 9 stabilisce che i contributi e le quote di trattamento di fine rapporto conferiti a seguito di adesioni non esplicite devono essere investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Per dare attuazione a tale previsione normativa, la COVIP ha adottato la Deliberazione del 23 giugno 2026, contenente le Istruzioni operative sui criteri minimi dei percorsi di investimento.

2. Ambito di applicazione delle Istruzioni

Lavoratori interessati

Le nuove disposizioni riguardano:

  • i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026, che diventano aderenti automaticamente ai sensi dell’art. 8, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005;
  • i lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare che, in occasione di una nuova assunzione dal 1° luglio 2026, non esprimono alcuna scelta sulla destinazione del TFR, ai sensi dell’art. 8, comma 9‑bis.

Adesioni contrattuali

Le Istruzioni trovano applicazione anche alle adesioni contrattuali ricomprese tra le adesioni non esplicite disciplinate dalla Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026.

Lavoratori delle pubbliche amministrazioni

Per il personale delle pubbliche amministrazioni continua ad applicarsi il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che rimane estraneo alle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025.

3. Le forme pensionistiche abilitate a ricevere le adesioni automatiche

Dal 1° luglio 2026 potranno raccogliere adesioni automatiche soltanto le forme pensionistiche complementari conformi alle Istruzioni della COVIP.

Qualora la forma individuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 7‑bis, non sia idonea e non risultino disponibili altre forme collettive conformi, la destinazione residuale del TFR e degli eventuali contributi previsti dalla contrattazione collettiva sarà il Fondo nazionale pensione complementare COMETA.

4. I percorsi di investimento “life cycle”

La Deliberazione individua tre possibili modelli organizzativi:

  • passaggi automatici tra comparti distinti, con progressiva riduzione del rischio in funzione dell’età o dell’orizzonte temporale residuo;
  • combinazioni predefinite di comparti, con variazione automatica della composizione degli investimenti nel tempo;
  • linee di investimento target date, costruite per ridurre progressivamente il rischio con l’avvicinarsi della data di pensionamento della coorte di riferimento.

L’obiettivo è accompagnare l’aderente lungo l’intero ciclo di partecipazione alla previdenza complementare, adeguando progressivamente il profilo di rischio alle diverse fasi della vita lavorativa.

5. Il “glide path”

Elemento centrale dei percorsi life cycle è il glide path, ossia la traiettoria di progressiva riduzione dell’esposizione agli strumenti rappresentativi del capitale.

Le Istruzioni fissano alcuni criteri minimi:

  • fase iniziale: almeno il 50% della posizione individuale deve essere investito in strumenti rappresentativi del capitale;
  • fase finale: tale investimento non può superare il 20%;
  • fasi intermedie: la riduzione del rischio deve avvenire in modo graduale e coerente, evitando bruschi cambiamenti del profilo rischio‑rendimento.

6. Libertà di scelta dell’aderente

L’adesione automatica non limita la libertà dell’iscritto.

L’aderente può infatti:

  • modificare in qualsiasi momento il comparto o il percorso di investimento assegnato automaticamente;
  • effettuare lo switch verso altri comparti disponibili;
  • derogare al periodo minimo di permanenza previsto per le riallocazioni automatiche.

7. Gli obblighi informativi

Le forme pensionistiche complementari devono informare tempestivamente l’aderente:

  • dell’avvenuta adesione automatica;
  • del percorso o della linea di investimento applicata;
  • delle modalità di consultazione della Nota informativa e della documentazione statutaria o regolamentare;
  • delle ulteriori opzioni di investimento disponibili;
  • dei diritti e degli obblighi connessi all’adesione.

La trasparenza dell’informazione costituisce uno degli elementi qualificanti dell’intero sistema delineato dalla Deliberazione.

8. Il regime transitorio fino al 30 giugno 2027

Per consentire alle forme pensionistiche di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti, la Deliberazione introduce una disciplina transitoria.

Fino al 30 giugno 2027 potranno infatti raccogliere adesioni automatiche anche le forme pensionistiche che non abbiano ancora completato l’implementazione di un percorso life cycle, purché:

  • dispongano di almeno due comparti caratterizzati da differenti profili di rischio‑rendimento;
  • assegnino gli aderenti ai comparti secondo criteri coerenti con l’età anagrafica;
  • assumano formalmente l’impegno ad adeguarsi integralmente alle Istruzioni entro il termine previsto.

Conclusioni

Con la Deliberazione del 23 giugno 2026 la COVIP completa il quadro attuativo della riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare introdotta dalla legge n. 199/2025.

Dopo aver disciplinato, con le Direttive del 19 giugno 2026, le modalità operative dell’adesione automatica, l’Autorità definisce ora i criteri minimi che devono caratterizzare la gestione finanziaria delle posizioni degli aderenti automatici.

L’introduzione dei percorsi life cycle e del glide path rappresenta un’evoluzione significativa del sistema della previdenza complementare, poiché impone una gestione degli investimenti maggiormente coerente con l’età dell’iscritto, l’orizzonte temporale residuo e il livello di rischio sostenibile.

Per le forme pensionistiche complementari si apre ora una fase di adeguamento organizzativo e regolamentare particolarmente rilevante, destinata a incidere sulla progettazione delle linee di investimento e sulle modalità di informazione degli aderenti.

Video di approfondimento

Di seguito è disponibile il video pubblicato sul canale YouTube professionale, nel quale vengono illustrati i principali contenuti della Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026

Patente a crediti nei cantieri – bilancio del primo anno di applicazione

Un anno di patente a crediti: cosa è cambiato per imprese e lavoratori autonomi

A dodici mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili, il sistema introdotto dal Decreto-Legge n. 19/2024 e successivamente integrato dal Decreto-Legge n. 146/2025 è ormai pienamente operativo.

Il 2025 ha rappresentato il primo vero anno di applicazione della misura, consentendo a imprese, lavoratori autonomi e organi di vigilanza di confrontarsi con un nuovo strumento pensato per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro e qualificare gli operatori del settore edile.

Le tappe dell’introduzione dell’obbligo

L’entrata in vigore della patente a crediti è avvenuta in modo graduale:

  • 1° ottobre 2024: obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi che avviavano nuove attività nei cantieri;
  • 1° gennaio 2025: estensione dell’obbligo a tutti i cantieri già in corso.

Nel corso del 2025 sono stati introdotti chiarimenti operativi e perfezionamenti procedurali, senza modificare l’impianto normativo originario.

Cos’è la patente a crediti

La patente a crediti è un titolo abilitativo digitale rilasciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), necessario per operare nei cantieri temporanei o mobili.

Lo strumento attesta il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e consente di monitorare nel tempo il comportamento delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Crediti iniziali e soglia minima

Al momento del rilascio vengono attribuiti:

  • 30 crediti iniziali ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti;
  • 15 crediti come soglia minima necessaria per continuare a operare nei cantieri.

Lo stato dell’attuazione dopo il primo anno

Il primo anno di applicazione ha evidenziato una progressiva maturazione del sistema.

Tra i principali risultati registrati nel 2025:

  • piena operatività della piattaforma digitale dell’INL;
  • completamento delle procedure di richiesta da parte della maggior parte delle imprese interessate;
  • incremento delle attività ispettive e dei controlli nei cantieri;
  • prime decurtazioni di crediti a seguito di violazioni accertate;
  • avvio dei percorsi di recupero crediti attraverso formazione e misure organizzative.

Nel complesso, il sistema ha contribuito ad accrescere l’attenzione verso gli adempimenti in materia di sicurezza e la corretta gestione della documentazione aziendale.

Come ottenere la patente

La richiesta viene presentata attraverso la piattaforma telematica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Per il rilascio è necessario dimostrare:

  • iscrizione alla Camera di Commercio;
  • regolarità contributiva certificata dal DURC;
  • adempimento degli obblighi formativi previsti dalla normativa;
  • assenza di provvedimenti interdittivi;
  • possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal D.Lgs. 81/2008.

L’intera procedura si svolge in modalità digitale.

Decurtazione dei crediti e modalità di recupero

Il punteggio della patente può diminuire in presenza di violazioni della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le principali cause di decurtazione riguardano:

  • violazioni gravi o reiterate delle disposizioni di sicurezza;
  • utilizzo di personale non regolarmente assunto;
  • mancata formazione obbligatoria dei lavoratori;
  • infortuni gravi o mortali con responsabilità accertata.

Il recupero dei crediti è possibile attraverso specifici interventi correttivi, tra cui:

  • percorsi di formazione aggiuntiva;
  • adozione di modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
  • implementazione di sistemi di gestione certificati, come la ISO 45001;
  • mantenimento di una condotta conforme nel tempo, senza ulteriori violazioni.

Le conseguenze della perdita dei crediti

Il raggiungimento di una soglia inferiore a 15 crediti comporta importanti limitazioni operative.

In particolare:

  • diventa impossibile svolgere attività nei cantieri temporanei o mobili;
  • non è consentito assumere incarichi come affidatario o subaffidatario;
  • possono essere attivate segnalazioni agli enti competenti;
  • aumentano i rischi di natura contrattuale, economica e reputazionale.
Il ruolo strategico del Consulente del Lavoro

L’esperienza maturata nel primo anno di applicazione ha confermato il valore del supporto professionale nella gestione della patente a crediti.

Assistenza nella richiesta

Il Consulente del Lavoro può supportare l’impresa attraverso:

  • verifica preventiva dei requisiti richiesti;
  • controllo della regolarità contributiva;
  • assistenza nell’utilizzo della piattaforma INL;
  • predisposizione della documentazione necessaria.

Gestione e mantenimento del punteggio

L’attività di consulenza consente inoltre di:

  • monitorare gli obblighi formativi;
  • aggiornare la documentazione di sicurezza;
  • verificare la regolarità dei subappaltatori;
  • effettuare controlli interni per prevenire decurtazioni.

Recupero dei crediti

Nei casi di perdita del punteggio, il professionista può affiancare l’azienda nella:

  • pianificazione degli interventi formativi;
  • implementazione di modelli organizzativi;
  • gestione delle non conformità emerse durante i controlli.

Un approccio preventivo e strutturato permette di ridurre il rischio operativo e garantire continuità alle attività di cantiere.

Conclusioni

A un anno dall’avvio dell’obbligo, la patente a crediti si conferma uno degli strumenti più rilevanti introdotti negli ultimi anni nel sistema della sicurezza sul lavoro.

Il 2025 ha rappresentato una fase di consolidamento che ha evidenziato come la conformità normativa, la formazione continua e una corretta organizzazione aziendale siano elementi sempre più determinanti per operare nei cantieri in modo sicuro e competitivo.

Per imprese e lavoratori autonomi, il supporto di professionisti qualificati resta un fattore strategico per affrontare gli adempimenti e mantenere nel tempo i requisiti richiesti dalla normativa.

Dimissioni per fatti concludenti

Le dimissioni per fatti concludenti sono una nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che mira a contrastare il fenomeno delle assenze ingiustificate strategiche da parte dei lavoratori, utilizzate per accedere indebitamente al sussidio di disoccupazione NASpI. Di seguito, vengono analizzate le principali disposizioni e implicazioni di questa normativa.

1. Definizione e Normativa

La normativa stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale applicato o, in mancanza, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore. Questa risoluzione deve essere comunicata alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che ha la facoltà di verificare la veridicità della comunicazione.

2. Condizioni di Applicazione

  • Periodo di Assenza: L’assenza ingiustificata deve superare i 15 giorni. Se il lavoratore non dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, il rapporto di lavoro si considera risolto per dimissioni.

  • Obbligo di Comunicazione: Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare l’INL della situazione, e la comunicazione deve includere dettagli rilevanti per consentire una verifica adeguata.

3. Implicazioni per il Datore di Lavoro

Questa nuova disposizione esenta il datore di lavoro dal versamento del ticket di licenziamento, che è normalmente dovuto in caso di licenziamento disciplinare. Ciò rappresenta un vantaggio economico per le aziende, poiché riduce i costi associati alla cessazione del rapporto di lavoro.

4. Rischi e Contenziosi

Nonostante le intenzioni della norma, ci sono preoccupazioni riguardo a potenziali contenziosi. La definizione di “assenza ingiustificata” e il conteggio dei giorni di assenza potrebbero generare ambiguità e conflitti tra datori di lavoro e lavoratori. È fondamentale che le aziende gestiscano con attenzione queste situazioni, mantenendo una documentazione chiara e dettagliata