Abstract
La legge n. 112/2026, di conversione del d.l. n. 62/2026 (c.d. Decreto Primo Maggio), introduce modifiche alla disciplina della previdenza complementare riguardanti la governance dei fondi pensione, le prestazioni e la decorrenza della portabilità del contributo datoriale. Pur non configurando una riforma organica, gli interventi incidono su profili rilevanti del secondo pilastro in una fase segnata dall’imminente avvio dell’adesione automatica.
- Governance dei fondi pensione
La legge introduce criteri uniformi per la composizione e la durata degli organi dei fondi pensione:
incarichi della durata di cinque esercizi;
limite massimo di due mandati consecutivi;
disciplina omogenea per presidente e vicepresidente;
regime transitorio con azzeramento dei mandati già svolti.
Le modifiche perseguono finalità di uniformità e ricambio degli organi amministrativi, senza incidere direttamente sulla posizione degli aderenti né sugli obblighi delle aziende.
- Prestazioni: ritorno al limite del 50% e rinvio della nuova modalità di erogazione
2.1 Quota capitale
La legge di conversione sopprime l’innalzamento al 60% della quota massima del montante liquidabile in capitale, previsto dalla legge di bilancio, ripristinando il limite ordinario del 50%.
Il legislatore conferma così la centralità della rendita quale modalità principale di erogazione della prestazione pensionistica complementare.
2.2 Erogazione frazionata del montante
La decorrenza della nuova modalità di erogazione frazionata del montante, inizialmente prevista dal 1° luglio 2026, è differita al 31 ottobre 2026.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di consentire ai fondi pensione i necessari adeguamenti organizzativi e operativi.
- Portabilità del contributo datoriale: decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026
Tra le modifiche di maggiore impatto operativo figura il differimento dell’entrata in vigore della disciplina sulla portabilità del contributo datoriale.
La legge di bilancio 2026 aveva previsto che il contributo del datore di lavoro potesse continuare ad affluire alla forma pensionistica scelta dal lavoratore anche in caso di trasferimento della posizione individuale verso un diverso fondo pensione.
La legge n. 112/2026 rinvia l’entrata in vigore della disposizione al 31 ottobre 2026.
Effetti operativi
Fino a tale data:
il contributo datoriale non è portabile;
il contributo resta destinato al fondo pensione individuato dalla disciplina contrattuale applicabile;
rimane pertanto invariato il regime vigente.
Il differimento appare riconducibile anche all’esigenza di consentire un ulteriore confronto su una misura destinata a incidere sugli equilibri della previdenza complementare negoziale.
- Un quadro normativo ancora in evoluzione a ridosso dell’adesione automatica
A pochi mesi dall’avvio dell’adesione automatica, la disciplina della previdenza complementare presenta ancora profili in evoluzione:
modifiche alle prestazioni inizialmente previste e successivamente riviste;
rinvii nell’entrata in vigore di alcune disposizioni;
differimento della portabilità del contributo datoriale;
interventi sulla governance non accompagnati da una revisione complessiva del sistema.
Il quadro normativo resta in evoluzione e richiede particolare attenzione da parte di aziende, consulenti e lavoratori.
Conclusioni
La legge n. 112/2026 interviene su aspetti significativi della previdenza complementare senza definire un nuovo assetto organico del sistema.
Il rinvio della portabilità del contributo datoriale rappresenta l’intervento di maggiore rilievo pratico e conferma che il rapporto tra fondi pensione negoziali, libertà di scelta dell’aderente e disciplina della contribuzione datoriale continua a costituire uno dei principali temi di confronto.