Le violazioni in materia di orario di lavoro previste dal D.Lgs. n. 66/2003 possono oggi incidere direttamente sulla possibilità di fruire dei benefici normativi e contributivi. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso a tali agevolazioni, le nuove disposizioni assumono un rilievo operativo di particolare importanza per imprese e professionisti.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, dà attuazione alle modifiche introdotte dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, individuando le violazioni che precludono, per un determinato periodo, la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il nuovo quadro normativo
L’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 subordina il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC, al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa lavoristica e all’assenza delle violazioni individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’articolo 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha demandato a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’individuazione delle violazioni che, una volta definitivamente accertate, impediscono la fruizione dei benefici.
Il D.M. n. 78/2026 individua nell’Allegato A le singole fattispecie ostative e la durata della relativa preclusione.
Le violazioni dell’orario di lavoro
Tra le violazioni contemplate rientrano quelle relative al mancato rispetto degli articoli 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003, concernenti:
- il riposo giornaliero;
- il riposo settimanale;
- la durata massima dell’orario di lavoro.
Si tratta di disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, volte a garantire il rispetto dei periodi minimi di riposo e dei limiti massimi della prestazione lavorativa.
Per tali violazioni l’Allegato A del decreto prevede una preclusione della durata di tre mesi alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
L’effetto ostativo opera esclusivamente quando la violazione interessa almeno il 20% dei lavoratori regolarmente occupati. Il legislatore ha così circoscritto la misura alle violazioni di carattere significativo, escludendo che episodi isolati o di limitata incidenza possano determinare automaticamente la perdita dei benefici.
Quando la violazione produce effetti
La semplice contestazione dell’illecito non è sufficiente.
L’effetto ostativo si produce esclusivamente quando la violazione è divenuta definitiva, ossia:
- a seguito di sentenza passata in giudicato;
- a seguito di ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva ai sensi della Legge n. 689/1981.
Non producono invece effetti ostativi le violazioni definite mediante gli istituti estintivi previsti dall’ordinamento, quali la prescrizione obbligatoria o l’oblazione.
La presenza di una violazione ostativa impedisce la fruizione dei benefici per il periodo previsto dal decreto. Poiché il possesso del DURC costituisce uno dei presupposti richiesti dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 per accedere alle agevolazioni, le nuove disposizioni assumono rilievo anche nelle verifiche di regolarità effettuate ai fini della loro concessione.
Le conseguenze operative per le imprese
Le nuove disposizioni confermano la necessità di una gestione dell’orario di lavoro improntata a criteri di rigorosa conformità normativa.
In particolare, appare opportuno verificare con continuità:
- la corretta pianificazione dei turni di lavoro;
- il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
- la corretta rilevazione dell’orario effettivamente prestato;
- l’eventuale esistenza di procedimenti ispettivi ancora pendenti;
- l’incidenza delle eventuali violazioni rispetto al numero dei lavoratori occupati.
Un’attività di verifica preventiva consente di ridurre il rischio che una violazione definitivamente accertata comporti, anche solo temporaneamente, la perdita di benefici economici di significativo rilievo.
Considerazioni finali
L’inserimento delle violazioni in materia di orario di lavoro tra le fattispecie ostative alla fruizione dei benefici conferma l’evoluzione del concetto di regolarità aziendale delineato dal legislatore.
Accanto alla regolarità contributiva assume infatti un rilievo sempre maggiore il rispetto sostanziale della normativa posta a tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In tale prospettiva, la corretta gestione dell’orario di lavoro non costituisce soltanto un adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale del sistema di compliance aziendale, idoneo a prevenire il rischio ispettivo e a preservare i requisiti richiesti dall’ordinamento per l’accesso ai benefici normativi e contributivi.
Link ufficiale al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78 del 22 giugno 2026:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/dm-78-del-22-giugno-2026