Le ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate 2026 hanno reso necessario un intervento dell’INPS, che con il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 ha definito le causali utilizzabili e le regole operative per richiedere CIGO e CISOA in caso di temperature estreme.
Le misure sono applicabili per gli eventi verificatisi tra 1° luglio e 31 dicembre 2026, con un quadro di deroghe e semplificazioni specifico per i settori più esposti al rischio climatico.
1. Condizioni meteo che giustificano la sospensione dell’attività
La sospensione o riduzione dell’attività è ammessa quando le condizioni climatiche rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), categoria nella quale l’INPS include espressamente le ondate di calore.
Sono considerate rilevanti:
- temperature estreme che impediscono lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni;
- condizioni meteo che rendono impossibile l’utilizzo di macchinari o attrezzature;
- situazioni di rischio per la salute dei lavoratori, in particolare nei cantieri edili e nelle attività agricole.
2. Causali ammesse e documentazione da allegare
CIGO – Settori edilizia, lapideo ed escavazioni
La causale da utilizzare è quella relativa agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nella quale rientrano le ondate di calore. Il Messaggio INPS conferma che, nel periodo emergenziale, le sospensioni per caldo:
- non si conteggiano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- non richiedono il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa;
- non comportano il contributo addizionale.
Documentazione tipica:
- relazione tecnica sulle condizioni meteo;
- evidenze delle temperature rilevate;
- dichiarazione del datore di lavoro sulla non evitabilità dell’evento.
CISOA – Operai agricoli OTI e OTD
Dal 24 luglio 2026 sono operative due nuove causali:
- 17 – eventi atmosferici a riduzione;
- 18 – eventi atmosferici a sospensione.
La prestazione è riconosciuta anche in caso di riduzione dell’attività pari almeno alla metà dell’orario giornaliero, oltre che nelle sospensioni totali. Non è richiesto il requisito delle 181 giornate lavorative e le giornate indennizzate non incidono sul limite delle 90 giornate annue.
Documentazione tipica:
- indicazione delle ore effettivamente lavorate (per riduzioni);
- attestazioni meteo e dichiarazioni aziendali.
3. Scadenze operative e responsabilità del datore di lavoro
Le scadenze differiscono tra CIGO e CISOA:
| Tipologia | Periodo evento | Scadenza domanda | Note operative |
|---|---|---|---|
| CISOA – eventi 1–23 luglio 2026 | Finestra transitoria | 22 agosto 2026 | Termine speciale previsto dal messaggio INPS. |
| CISOA – eventi dal 24 luglio 2026 | Regime ordinario | 15 giorni dall’inizio dell’evento | Domande con causali 17 e 18. |
| CIGO – eventi EONE | Sempre | Fine del mese successivo all’inizio dell’evento | Regola ordinaria confermata. |
Il datore di lavoro è responsabile di:
- verificare la sussistenza delle condizioni meteo;
- documentare l’impossibilità di proseguire l’attività;
- rispettare le scadenze, pena inammissibilità della domanda;
- garantire la correttezza dei dati trasmessi nel flusso Uniemens/PosAgri.
4. Differenze tra CIGO e CISOA: requisiti e platea dei beneficiari
| Profilo | CIGO | CISOA |
|---|---|---|
| Settori interessati | Edilizia, lapideo, escavazioni | Agricoltura (OTI e OTD) |
| Causali caldo | Eventi oggettivamente non evitabili (EONE) | Codici 17 e 18 (riduzione/sospensione) |
| Requisiti lavoratori | Nessun requisito di anzianità nel periodo emergenziale | Nessun requisito delle 181 giornate |
| Limiti di durata | Periodi non conteggiati nel tetto delle 52 settimane | Giornate non conteggiate nel limite delle 90 annue |
| Pagamento | Anticipato dal datore di lavoro | Pagamento diretto INPS |
Conclusione
Le misure emergenziali introdotte per il 2026 offrono strumenti immediati per gestire le sospensioni dovute al caldo estremo, ma richiedono attenzione alle causali, corretta documentazione e rispetto delle scadenze. Per i settori più esposti – edilizia e agricoltura – la corretta scelta tra CIGO e CISOA è essenziale per evitare rigetti e garantire la tutela dei lavoratori.