Emergenza caldo e cassa integrazione: CIGO e CISOA, causali e scadenze operative

Le ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate 2026 hanno reso necessario un intervento dell’INPS, che con il Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 ha definito le causali utilizzabili e le regole operative per richiedere CIGO e CISOA in caso di temperature estreme.

Le misure sono applicabili per gli eventi verificatisi tra 1° luglio e 31 dicembre 2026, con un quadro di deroghe e semplificazioni specifico per i settori più esposti al rischio climatico.

1. Condizioni meteo che giustificano la sospensione dell’attività

La sospensione o riduzione dell’attività è ammessa quando le condizioni climatiche rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), categoria nella quale l’INPS include espressamente le ondate di calore.

Sono considerate rilevanti:

  • temperature estreme che impediscono lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni;
  • condizioni meteo che rendono impossibile l’utilizzo di macchinari o attrezzature;
  • situazioni di rischio per la salute dei lavoratori, in particolare nei cantieri edili e nelle attività agricole.

2. Causali ammesse e documentazione da allegare

CIGO – Settori edilizia, lapideo ed escavazioni

La causale da utilizzare è quella relativa agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nella quale rientrano le ondate di calore. Il Messaggio INPS conferma che, nel periodo emergenziale, le sospensioni per caldo:

  • non si conteggiano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
  • non richiedono il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa;
  • non comportano il contributo addizionale.

Documentazione tipica:

  • relazione tecnica sulle condizioni meteo;
  • evidenze delle temperature rilevate;
  • dichiarazione del datore di lavoro sulla non evitabilità dell’evento.

CISOA – Operai agricoli OTI e OTD

Dal 24 luglio 2026 sono operative due nuove causali:

  • 17 – eventi atmosferici a riduzione;
  • 18 – eventi atmosferici a sospensione.

La prestazione è riconosciuta anche in caso di riduzione dell’attività pari almeno alla metà dell’orario giornaliero, oltre che nelle sospensioni totali. Non è richiesto il requisito delle 181 giornate lavorative e le giornate indennizzate non incidono sul limite delle 90 giornate annue.

Documentazione tipica:

  • indicazione delle ore effettivamente lavorate (per riduzioni);
  • attestazioni meteo e dichiarazioni aziendali.

3. Scadenze operative e responsabilità del datore di lavoro

Le scadenze differiscono tra CIGO e CISOA:

TipologiaPeriodo eventoScadenza domandaNote operative
CISOA – eventi 1–23 luglio 2026Finestra transitoria22 agosto 2026Termine speciale previsto dal messaggio INPS.
CISOA – eventi dal 24 luglio 2026Regime ordinario15 giorni dall’inizio dell’eventoDomande con causali 17 e 18.
CIGO – eventi EONESempreFine del mese successivo all’inizio dell’eventoRegola ordinaria confermata.

Il datore di lavoro è responsabile di:

  • verificare la sussistenza delle condizioni meteo;
  • documentare l’impossibilità di proseguire l’attività;
  • rispettare le scadenze, pena inammissibilità della domanda;
  • garantire la correttezza dei dati trasmessi nel flusso Uniemens/PosAgri.

4. Differenze tra CIGO e CISOA: requisiti e platea dei beneficiari

ProfiloCIGOCISOA
Settori interessatiEdilizia, lapideo, escavazioniAgricoltura (OTI e OTD)
Causali caldoEventi oggettivamente non evitabili (EONE)Codici 17 e 18 (riduzione/sospensione)
Requisiti lavoratoriNessun requisito di anzianità nel periodo emergenzialeNessun requisito delle 181 giornate
Limiti di durataPeriodi non conteggiati nel tetto delle 52 settimaneGiornate non conteggiate nel limite delle 90 annue
PagamentoAnticipato dal datore di lavoroPagamento diretto INPS

Conclusione

Le misure emergenziali introdotte per il 2026 offrono strumenti immediati per gestire le sospensioni dovute al caldo estremo, ma richiedono attenzione alle causali, corretta documentazione e rispetto delle scadenze. Per i settori più esposti – edilizia e agricoltura – la corretta scelta tra CIGO e CISOA è essenziale per evitare rigetti e garantire la tutela dei lavoratori.

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