Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, costituisce oggi il principale riferimento per l’attuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento riunisce, coordina e aggiorna le disposizioni dei precedenti Accordi, introducendo una disciplina più dettagliata per l’organizzazione dei corsi, la qualificazione dei soggetti formatori, le modalità di verifica dell’apprendimento e la tracciabilità dell’intero percorso formativo.
Per le aziende il cambiamento è sostanziale: non è più sufficiente limitarsi all’organizzazione formale di un corso. Diventa fondamentale poter dimostrare che l’intero percorso formativo è stato progettato, erogato e documentato nel pieno rispetto delle disposizioni previste dall’Accordo e dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni
Il nuovo impianto normativo punta a innalzare la qualità della formazione, contrastando i percorsi meramente formali che negli anni hanno talvolta trasformato un obbligo di legge in un semplice adempimento burocratico.
Tra le principali novità introdotte:
- un unico testo di riferimento che sostituisce e armonizza gli Accordi precedenti;
- criteri più puntuali per individuare i soggetti formatori legittimati a erogare la formazione;
- maggiore attenzione alla progettazione dei corsi in funzione dei rischi effettivamente presenti in azienda;
- verifiche dell’apprendimento più strutturate e coerenti con gli obiettivi formativi;
- obblighi documentali più dettagliati per garantire la completa tracciabilità dei percorsi;
- revisione della durata e dei contenuti dei corsi destinati a lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL-SPP) e alle altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008.
La formazione torna così a essere uno strumento concreto di prevenzione, come previsto dal legislatore, e non un semplice attestato da archiviare.
Come riconoscere un soggetto formatore legittimato
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Accordo riguarda i soggetti formatori.
Non tutti possono organizzare corsi validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. L’Accordo individua in modo puntuale i soggetti legittimati a erogare la formazione e definisce i requisiti organizzativi, professionali e documentali che devono essere rispettati.
Prima di affidare la formazione della propria azienda è opportuno verificare che il fornitore sia in grado di dimostrare:
- il possesso dei requisiti previsti dall’Accordo;
- un’organizzazione conforme alle disposizioni vigenti;
- l’impiego di docenti qualificati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e con esperienza documentabile;
- procedure chiare per la registrazione delle presenze, lo svolgimento delle verifiche finali e il rilascio della documentazione prevista.
Il prezzo non dovrebbe mai rappresentare il criterio principale di scelta: una formazione non conforme può comportare costi e responsabilità ben superiori al risparmio iniziale.
I rischi per il datore di lavoro in caso di formazione non conforme
La responsabilità dell’adempimento degli obblighi formativi rimane sempre in capo al datore di lavoro.
Affidarsi a un soggetto non rientrante tra quelli legittimati oppure organizzare percorsi privi dei requisiti previsti dalla normativa significa esporsi a conseguenze rilevanti.
In sede ispettiva potrebbero emergere:
- la contestazione della validità della formazione svolta;
- l’eventuale necessità di ripetere integralmente o parzialmente il percorso formativo;
- la contestazione della violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- l’applicazione delle relative sanzioni amministrative e, nei casi previsti dalla normativa, penali.
Le conseguenze possono diventare ancora più rilevanti qualora si verifichi un infortunio sul lavoro. Una formazione carente, non adeguata ai rischi o non correttamente documentata può costituire un elemento di rilievo nella ricostruzione dell’evento e nella valutazione delle responsabilità del datore di lavoro.
La documentazione prodotta durante il percorso formativo rappresenta quindi uno strumento essenziale di tutela sia per l’azienda sia per i lavoratori.
Periodo transitorio e adeguamento
Il nuovo Accordo disciplina il passaggio al nuovo regime della formazione attraverso specifiche disposizioni transitorie. Per questo motivo è opportuno che le aziende verifichino la conformità dei percorsi formativi già programmati e pianifichino gli eventuali adeguamenti richiesti, così da assicurare il rispetto delle nuove disposizioni ed evitare possibili criticità in occasione di controlli ispettivi.
Docenti competenti, verifiche efficaci e tracciabilità: i pilastri della formazione
La nuova disciplina valorizza tre elementi fondamentali che distinguono una formazione realmente efficace da un semplice adempimento amministrativo.
Docenti competenti. Non basta conoscere la normativa: il formatore deve possedere competenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattiche adeguate per trasferire conoscenze realmente applicabili nel contesto lavorativo.
Verifiche dell’apprendimento. La valutazione finale non può ridursi a una semplice formalità. Serve ad accertare che i partecipanti abbiano effettivamente acquisito le competenze necessarie per operare in sicurezza.
Tracciabilità del percorso. Registri delle presenze, programmi svolti, materiali didattici, verbali delle verifiche e attestati devono essere coerenti, completi e facilmente esibibili in caso di controlli. L’intero processo formativo deve poter essere ricostruito e documentato nel tempo.
Investire nella qualità significa investire nella sicurezza
La formazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per ridurre gli infortuni e rafforzare la cultura della prevenzione all’interno delle organizzazioni.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce un principio fondamentale: la qualità della formazione non è un valore aggiunto, ma un requisito essenziale.
Per le aziende questo è il momento di verificare la conformità dei propri percorsi formativi, dei soggetti incaricati dell’erogazione dei corsi e della documentazione disponibile, adeguando tempestivamente eventuali criticità.
La formazione non rappresenta soltanto un obbligo di legge, ma uno degli strumenti più efficaci per prevenire gli infortuni, tutelare i lavoratori e dimostrare la corretta gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Investire nella qualità della formazione significa investire nella sicurezza dell’intera organizzazione.
Link ufficiale all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: