Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa cambia dal 1° luglio 2026
Con il Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, l’INPS fornisce importanti istruzioni operative sulle nuove regole relative all’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti dal 1° luglio 2026.
Le nuove disposizioni interessano tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori alla prima occupazione dal 1° luglio 2026 e incidono sulle modalità di gestione del TFR e sugli adempimenti UniEmens connessi alla previdenza complementare.
Si tratta di un passaggio chiave della riforma introdotta dalla legge 199/2025, che modifica l’articolo 8 del D.lgs. 252/2005 e disciplina le modalità di esercizio della scelta da parte dei lavoratori, nonché gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.
🔍 La finestra dei 60 giorni: una scelta decisiva per il lavoratore
Il lavoratore neoassunto dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere la destinazione del proprio TFR. Entro tale termine può:
- rinunciare all’adesione automatica;
- conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare diversa da quella individuata secondo il meccanismo previsto dalla legge;
- mantenere il TFR nel regime ordinario disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, con eventuale conferimento al Fondo di Tesoreria, ove ricorrano i presupposti.
Solo in assenza di una manifestazione di volontà entro il termine dei 60 giorni opera il meccanismo dell’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa.
Il Messaggio INPS ribadisce infatti che:
“Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica […] ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.”
🕒 Quando iniziano i versamenti al fondo pensione
Il datore di lavoro non effettua versamenti immediati.
L’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare decorre dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni, anche se gli effetti dell’adesione automatica sono collegati alla data di assunzione.
Per questo motivo, il Messaggio INPS precisa le modalità con cui devono essere regolarizzate le quote di TFR maturate nel periodo intercorrente tra l’assunzione e la scadenza del termine per l’esercizio della scelta, qualificandole – ai fini degli adempimenti contributivi – come quote da regolarizzare secondo le istruzioni operative fornite.
📌 Le indicazioni della COVIP
La COVIP, con deliberazione del 19 giugno 2026, ha precisato che, qualora il lavoratore scelga di mantenere il TFR nel regime ordinario:
“Il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 2120 del codice civile.”
In tale ipotesi, qualora ne ricorrano i requisiti, continua ad applicarsi anche la disciplina del Fondo di Tesoreria.
🧾 Istruzioni operative INPS: come regolarizzare gli arretrati di TFR
Il Messaggio n. 2325/2026 chiarisce in modo puntuale le modalità di regolarizzazione delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra la data di assunzione e la scelta del lavoratore.
1. Regolarizzazione tempestiva (entro il mese successivo alla scelta)
- utilizzo del codice causale CF05 nel flusso UniEmens;
- nessuna applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni.
2. Regolarizzazione tardiva (oltre il mese successivo)
- utilizzo del codice CF02;
- valorizzazione del codice CF11 per le somme dovute a titolo di maggiorazione.
👔 Impatti pratici per aziende e lavoratori
Per i datori di lavoro
- necessità di monitorare attentamente la finestra dei 60 giorni prevista dalla normativa;
- corretta gestione dei flussi UniEmens;
- attenzione alla destinazione del TFR maturato nel periodo iniziale, in funzione della scelta esercitata dal lavoratore o dell’operatività dell’adesione automatica.
Per i lavoratori
- possibilità di scegliere liberamente la destinazione del proprio TFR entro il termine previsto dalla legge;
- maggiore consapevolezza nella costruzione della propria previdenza complementare;
- possibilità di esercitare i diritti e le facoltà previsti dalla disciplina della previdenza complementare secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
📝 Conclusione
Il Messaggio INPS n. 2325/2026 rappresenta un importante chiarimento operativo per l’attuazione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.azione della riforma della previdenza complementare. Le istruzioni operative fornite dall’Istituto consentono ai datori di lavoro di gestire correttamente gli adempimenti connessi al nuovo meccanismo di adesione automatica e alla destinazione del TFR dei lavoratori neoassunti, favorendo un’applicazione uniforme della disciplina e una maggiore certezza operativa.
Link al Messaggio INPS numero 2325 del 10-07-2026:
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.07.messaggio-numero-2325-del-10-07-2026_15316.html