La COVIP ha pubblicato in data 19 giugno 2026 le nuove Direttive in materia di adesione automatica alla previdenza complementare, emanate ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 252/2005 come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le istruzioni chiariscono in modo organico il funzionamento del nuovo meccanismo di adesione automatica, applicabile alle assunzioni decorrenti dal 1° luglio 2026.
Ambito di applicazione
Le direttive riguardano:
- lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026;
- lavoratori non di prima assunzione che, dopo il 30 giugno 2026, attivano un nuovo rapporto di lavoro e risultano già iscritti a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR.
Restano esclusi:
- i lavoratori domestici;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per i quali continua ad applicarsi il d.lgs. 124/1993);
- i lavoratori già in forza che non attivano un nuovo rapporto dopo il 30 giugno 2026.
1. Lavoratori di prima assunzione
Per i neoassunti dal 1° luglio 2026:
- l’adesione alla previdenza complementare è automatica;
- il datore di lavoro deve fornire un’informativa completa su: accordi collettivi applicabili, forma pensionistica di destinazione, funzionamento dell’automatismo, scelte alternative e tempistiche;
- il TFR è automaticamente destinato alla forma collettiva prevista dal CCNL/accordo applicato;
- se esistono più forme, prevale quella individuata da accordo aziendale o, in mancanza, quella con il maggior numero di iscritti in azienda;
- in assenza di accordi, la forma residuale è COMETA, con conferimento del solo TFR;
- il lavoratore può rinunciare entro 60 giorni, con effetto retroattivo (ex tunc);
- la contribuzione datoriale e del lavoratore segue quanto previsto dal contratto collettivo;
- i versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione.
La COVIP chiarisce inoltre che l’automatismo non si applica ai contratti a termine inferiori a 60 giorni e ai rapporti cessati prima della scadenza del periodo utile per la rinuncia.
2. Lavoratori non di prima assunzione con nuova assunzione dopo il 30 giugno 2026
Il meccanismo opera solo se il lavoratore:
- risulta già iscritto a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR;
- non esercita la rinuncia entro 60 giorni.
Il datore di lavoro deve:
- fornire informativa completa sugli accordi collettivi e sul funzionamento dell’automatismo;
- acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla presenza o meno di un’adesione attiva con TFR.
Se il lavoratore è iscritto ma non versa TFR (es. adesione con soli contributi), l’automatismo non opera.
Se il lavoratore ha riscattato integralmente la posizione nel precedente rapporto, l’automatismo non si applica.
3. Scelte alternative del lavoratore
Entro 60 giorni il lavoratore può:
- rinunciare all’adesione automatica e destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare;
- mantenere il TFR nel regime dell’art. 2120 c.c.;
- destinare solo una percentuale del TFR, se prevista dagli accordi.
4. Informativa della forma pensionistica
A seguito della comunicazione del datore di lavoro, la forma pensionistica deve informare il lavoratore circa:
- l’avvenuta adesione;
- il percorso o le linee di investimento applicate ai contributi e al TFR;
- le modalità di accesso alla documentazione informativa e regolamentare.
Decorrenza
Le direttive sostituiscono integralmente, dal 1° luglio 2026, la precedente Deliberazione COVIP del 24 aprile 2008.
Il video che segue integra i contenuti di questa news, illustrando in modo chiaro il meccanismo di adesione automatica e le principali indicazioni fornite dalla COVIP
Link ufficiale alla Deliberazione: https://www.covip.it/sites/default/files/provvedimenti/Direttive_Adesione_Automatica_19_06_2026.pdf