Con la pubblicazione della Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 diventano pienamente operative le disposizioni dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, introdotto dal Decreto Primo Maggio. Il documento definisce in modo puntuale requisiti, condizioni e modalità di accesso all’esonero contributivo destinato alle trasformazioni dei rapporti di lavoro.
In cosa consiste l’incentivo
L’agevolazione riconosce un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026.
L’esonero può essere riconosciuto per la trasformazione di lavoratori che, al momento della trasformazione:
- non abbiano compiuto 35 anni;
- non abbiano mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi, entro il limite di 500 euro mensili, fino a esaurimento delle risorse stanziate nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
Periodo di applicazione
Le trasformazioni agevolabili devono essere effettuate esclusivamente dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
Rapporti di lavoro ammessi
Sono ammesse le trasformazioni di:
- contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi;
- rapporti instaurati entro il 30 aprile 2026;
- contratti in somministrazione.
Restano invece esclusi:
- il lavoro domestico;
- i dirigenti;
- i contratti di apprendistato.
Modalità di richiesta
La domanda dovrà essere presentata tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), selezionando la misura “Incentivo Stabilizzazione 2026”.
Il modulo telematico sarà reso disponibile con un successivo messaggio dell’Istituto.
La circolare chiarisce inoltre che la misura non richiede autorizzazione della Commissione europea, in quanto non rientra tra gli aiuti di Stato disciplinati dall’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il beneficio economico
A titolo esemplificativo, per un lavoratore con una retribuzione imponibile annua pari a 30.000 euro e un’aliquota contributiva del 30%, il risparmio potenziale per il datore di lavoro può raggiungere 12.000 euro nell’arco dei due anni, pari a circa 6.000 euro annui, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
Cumulabilità
L’incentivo è:
- compatibile con la maxi deduzione del 120% prevista dal D.Lgs. 216/2023;
- non cumulabile con altri esoneri contributivi;
- soggetto ai limiti del regime de minimis.
Incremento occupazionale netto: la condizione essenziale
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale netto, condizione essenziale per poter beneficiare dell’agevolazione.
L’incremento deve essere calcolato confrontando:
- il numero dei lavoratori occupati nel mese della trasformazione;
- la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.
La circolare specifica inoltre che:
- le diminuzioni di personale avvenute presso società controllate o collegate non penalizzano il calcolo;
- gli incrementi occupazionali registrati nelle medesime società possono essere conteggiati;
- non devono essere stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti la trasformazione;
- un licenziamento nella stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica, effettuato nei sei mesi successivi, comporta la revoca dell’esonero e il recupero delle somme già fruite.
L’incremento occupazionale netto deve essere verificato prima della trasformazione e mantenuto per tutta la durata del beneficio.
Adempimenti preliminari
Per accedere correttamente all’incentivo è opportuno verificare anche alcuni adempimenti preliminari:
- DPA – Durc Preventivo Agevolazioni, utile per accertare preventivamente la regolarità contributiva dell’azienda;
- pubblicazione preventiva dell’offerta di lavoro sulla piattaforma SIISL, obbligatoria dal 1° aprile 2026 per gli incentivi all’assunzione. In assenza di tale adempimento, l’agevolazione non può essere riconosciuta. Il relativo decreto attuativo è tuttavia ancora in attesa di emanazione.
Conclusioni
La Circolare INPS n. 72 completa il quadro operativo dell’Incentivo Stabilizzazione 2026, offrendo alle imprese un’importante opportunità per favorire la trasformazione dei rapporti a termine in contratti di lavoro stabile.
La verifica preventiva dell’incremento occupazionale netto rappresenta il passaggio più delicato dell’intera procedura e dovrebbe essere effettuata con particolare attenzione prima di programmare qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro, così da garantire la corretta fruizione dell’esonero contributivo.
Link alla Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026: